COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 627/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Spadaforese (matr. 50040) Sig. Giacobbo Franco (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 627/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Spadaforese (matr. 50040) Sig. Giacobbo Franco (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1064 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa, ad esclusione del calciatore Boscia Francesco che ha fatto pervenire copia della certificazione medica rilasciata il 02/10/2014 . Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale per quanto al calciatore Boscia Francesco ed ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento del calciatore Boccia Francesco (tesserato A.S.D. Pol. Monfortese e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti) e applica: l’ammenda di € 570,00 alla A.S.D. Spadaforese (matr. 50040); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Giacobbo Franco; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Andronico Giuseppe, Cordici Fabio, Liucci Gianfranco, Magazzù Giuseppe, Mallamo Marco, Pollino Davide, Romanzo Marco, Scibilia Santino, Cicciari MassimoGiacobbe Antonino, Lipari Giovanni, Manna Santo, Nomefermo Giuseppe, Patti Saverio, Trimarchi Santi damiano, (tesserati A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti); Filorimo Walter Fabio (tesserato A.S.D. Venetico e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti); Saija Salvatore (tesserato A.S.D. Ramet e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti); Aloe Carmelo (tesserato A.S.D. Ciappazzi e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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