COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Aglianese – Montelupo (0-0) del 10/05/2015. Campionato di I categoria. In C.U. n.61 del 14/05/2015 C.R.T.Reclama la società Montelupo avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/ 6/2016 MARTINUZZI FABRIZIO (MONTELUPO A.S.D.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Aglianese – Montelupo (0-0) del 10/05/2015. Campionato di I categoria. In C.U. n.61 del 14/05/2015 C.R.T.Reclama la società Montelupo avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/ 6/2016 MARTINUZZI FABRIZIO (MONTELUPO A.S.D.) Entrava in campo offendendo e minacciando la terna e quindi appoggiando la propria fronte su quella di un A. A. persisteva nel proprio contegno ingiurioso e minaccioso. Di poi tentava di colpire con una manata l'altro A.A. non riuscendovi perche' il D.G. gli afferrava il polso prontamente. Nel contempo offendeva nuovamente la terna. Successivamente all'uscita dallo spogliatoio, rivolgeva agli Ufficiali di Gara frasi irriguardose. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DIECI GARE CORRADINI MARCO (MONTELUPO A.S.D.) Offendeva un A.A. cercando di spintonarlo con il petto non riuscendovi perche' il D.G. prontamente si frapponeva. Nonostante i richiami dallo stesso a desistere da tale atteggiamento costringeva gli Ufficiali di Gara ad indietreggiare di circa 10 metri fino alla recinzione. Al rientro negli spogliatoi andava incontro all'altro A.A. ed appoggiandogli la propria fronte sulla sua gli rivolgeva frasi offensive e costringendo lo stesso a ritardare il rientro nei locali.Per quanto attiene il dirigente Martinuzzi la reclamante nega ogni addebito se non il fatto che lo stesso si è rivolto all’A.A con toni minacciosi. Paventa che vi sia stato uno scambio di persona.Per quanto riguarda il calciatore Corradini rileva che lo stesso si trovava vicino alla panchina per infortunio. Anche in questo caso paventa uno scambio di persona.La reclamante conclude scusandosi per il comportamento dei propri tesserati e condivide i provvedimenti disciplinari con esclusione deli eventi citati in reclamo. La terna arbitrale conferma sostanzialmente quanto evidenziato in prime cure con un’ampia descrizione dei fatti, esposta in modo chiaro e circostanziato.La Corte passa in decisione dopo avere analizzato la documentazione ufficiale.Il reclamo appare assolutamente generico, contraddittorio ed ai limiti della inammissibilità.Generico in quanto le situazioni riportate non aggiungono nulla di nuovo e di interessante ai fini del decidere in quanto si limita, in entrambi i casi, a paventare uno scambio di persona.Contraddittorio in quanto le scuse formulate per il comportamento dei tesserati male si conciliano col sostenere scambi di persona: infatti, se i tesserati sono esenti da censure per quale motivo occorre porgere le proprie scuse?Ai limiti dell’ammissibilità in quanto non vengono formulate conclusioni specifiche in tema di annullamento o riformulazione delle sanzioni in veste meno afflittiva.Da notare, infine, la minimale esposizione dei fatti pure in presenza di gravi sanzioni e la mancanza di richiesta di audizione che, in casi similari, può portare ad una maggiore comprensione delle doglianze.D’altro canto, la Corte rileva la chiarezza dei rapporti arbitrali in entrambe le fasi (rapporto e supplemento) ed auspica che gli scritti della medesima specie possano essere in futuro così esaustivi come quelli esaminati nel caso che ci riguarda. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, il Collegio rileva la congruità della decisione del G.S.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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