COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo Poggiali Marco (Floriagafir Bellariva) in proprio avverso squalifica per 6 gg. (c.u. n. 63 del 2152015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo Poggiali Marco (Floriagafir Bellariva) in proprio avverso squalifica per 6 gg. (c.u. n. 63 del 2152015) Propone rituale reclamo in proprio il calciatore Poggiali Marco tesserato per la Floriagafir Bellariva avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per contegno irriguardoso verso il DG, si opponeva al provvedimento reiterando il proprio comportamento. A fine gara offendeva l’arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano”.Il Poggiali chiede una riduzione della sanzione, argomentando, tramite proprio legale, sulla unicità della condotta, sulla liceità almeno parziale del comportamento (proteste legittime in quanto poste in essere dal capitano della squadra), e sulla inesistenza di alcuni comportamenti contestati (rifiuto di uscire dal campo a seguito dell’espulsione).All’udienza del 5 giugno 2015 tali concetti ed argomenti difensivi venivano ribaditi dal calciatore stesso e dal suo legale Avv. Vascellari. La C.A.S.T. letti gli atti acquisito il supplemento di rapporto, sentito il reclamante ed il suo legale all’udienza 562015 decide di accogliere il reclamo.Il DG conferma in toto il proprio rapporto.Tuttavia il comportamento del Poggiali, seppure estremamente irriguardoso deve essere riportato quantomeno per alcuni degli episodi contestati in un unico contesto di modo chè in ragione del vincolo della continuazione, non può effettuarsi una mera sommatoria di giornate per ogni singolo atto irriguardoso contestato, di conseguenza la sanzione va ridimensionata.L’atteggiamento reiteratamente irriguardoso, anche nel contesto di una partita estremamente importante e combattuta sul campo deve essere sanzionato in modo severo, ma con una diminuzione rispetto a quanto statuito in primo grado, con una riduzione di una giornata.P.Q.M.La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo riduce a cinque giornate la squalifica al calciatore Poggiali Marco, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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