COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo Calcio San Martino, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Biancalani Niccolò fino al 6/03/2016 (C.U. n. 49 del 6/05/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo Calcio San Martino, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Biancalani Niccolò fino al 6/03/2016 (C.U. n. 49 del 6/05/2015). L'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo Calcio San Martino, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, contro la Società Sant'Angelo Football club, in data 2 maggio 2015.Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Per aver colpito volontariamente e violentemente con una pallonata il D.G. da due metri, colpendolo al bacino senza procurargli danni.”La Società reclamante descrive il gesto di stizza, dovuto al risultato della gara, definendolo come “un gesto di protesta pacifico e del tutto involontario e non violento”Non vi sarebbe stata alcuna volontà di colpire il D.G. né alcun intento lesivo come dimostrato, ad onta della distanza ravvicinata, dall'assenza di dolore fisico nella descrizione del fatto operata dall'arbitro all'interno del rapporto di gara.Pur censurando il gesto la società rammenta la condotta corretta assunta dal giocatore nell'arco della stagione sportiva (in 35 gare, sette ammonizioni) e attribuisce il comportamento ad un momento di stress insistendo comunque sulla involontarietà del colpo.Ad avviso della reclamante il gesto sarebbe avvenuto “sotto un'ottica di un protesta in maniera assolutamente civile” e pertanto ritiene che la sanzione comminata sia eccessiva e ne chiede la riduzione.Il reclamo è infondato e deve essere respinto.L’atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla negazione dei fatti attribuiti al tesserato configgendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale.Nel rapporto di gara l'espulsione del calciatore viene così motivata “poiché dopo aver fischiato un calcio di punizione contro la sua squadra protestando calciava VOLONTARIAMENTE in modo violento il pallone da circa una distanza di metri 2 nella mia direzione colpendomi all'altezza del bacino senza arrecarmi particolari danni”.Nonostante la sottolineatura operata dal D.G. sulla volontarietà del gesto (termine trascritto, come riportato, in grassetto e maiuscolo) il reclamo induceva la Corte Sportiva d'Appello Territoriale a richiedere un ulteriore approfondimento da parte dell'arbitro in merito alle affermazioni difensive mediante la stesura di un supplemento.Nel documento il D.G. precisa: “...confermando in toto il mio Rapporto di Gara, puntualizzo ulteriormente che il Sig. Biancalani Niccolo capitano della società S. Martino era già stato "richiamato” diverse volte durante la gara per le eccessive contestazioni [..] perché dissentiva ogni mia decisione e poi [...] prendendo il pallone indirizzandolo e calciandolo con forza volontariamente contro di me ad una distanza di circa due metri con forza colpendomi al bacino senza recare gravi danni”.L’azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può certamente essere, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata), riportata ad un plateale gesto di stizza ma deve certamente inquadrarsi come potenziale gesto violento nei confronti del D.G.; se anche si volesse escludere la piena volontarietà della condotta residuerebbe in ogni caso l'accettazione del rischio di colpire il D.G. che renderebbe comunque il comportamento passibile di sanzione sportiva.Cristallizzata dunque la responsabilità del giocatore in ordine alla violazione contestata occorre valutare se la sanzione applicata dal G.S.T. risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.Da sempre infatti la Giustizia Sportiva punisce la condotta di chi calcia la palla verso il D.G. - qualificandolo come gesto violento - con la sanzione di un anno se l'arbitro viene invece attinto.In questo caso deve però condividersi l'assunto difensivo relativo alla mancanza di dolore da parte del D.G. che viene di fatto ribadito nel supplemento e che sembra poco compatibile con la riferita violenza del gesto.Il dato però sembra stato effettivamente recepito anche dal giudice di prime cure che ha oggettivamente adottato un provvedimento decisamente blando anche in considerazione della qualifica ricoperta dal giocatore non adeguatamente segnalata nella parte motiva.Il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha quindi l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività; ecco la ragione dell'art. 73 comma 4 delle N.O.I.F. che stabilisce la sussistenza di una specifica aggravante, contestabile al capitano, laddove il suo comportamento si allontani – come nel caso sub judicio - da quei doveri di probità e correttezza che concretamente incombono su qualsiasi tesserato.Per tali ragioni, nonostante le osservazioni sopra riportate possano evocare quanto contenuto nell'art. 36 comma III C.G.S., la sanzione applicata appare congrua ed adeguata.P.Q.M.La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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