COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 09.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA NUOVA FULGINIUM – PICCIONE, DISPUTATA A FOLIGNO IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 1.100,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 09.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA NUOVA FULGINIUM - PICCIONE, DISPUTATA A FOLIGNO IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 1.100,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.06.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che alcuni sostenitori della ASD Piccione hanno tenuto comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente dell’arbitro, arrampicandosi sulla rete di recinzione e lanciando alcuni sassolini e monete sul terreno di gioco e di sputi all’indirizzo dell’assistente stesso. Tale condotta merita adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene congruo contenere in € 800,00 di ammenda. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda irrogata dal G.S. alla ASD Piccione ad € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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