F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA – 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CG del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. NUNZIO BRUNO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE AIA BASILICATA (Nota n. 2450/1095pf 13-14/SP/GT/blp del 22 ottobre 2014)

F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA - 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CG del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. NUNZIO BRUNO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE AIA BASILICATA (Nota n. 2450/1095pf 13-14/SP/GT/blp del 22 ottobre 2014) 1. A seguito delle indagini svolte nel procedimento n. 1095pfl13-14, il Procuratore Federale ha esercitato l'azione disciplinare e deferito alla Commissione Federale di Garanzia, con nota in data 22 ottobre 2014 prot. n. 2450, il signor Nunzio Bruno, membro della Commissione Disciplinare Regionale AIA Basilicata, con la seguente incolpazione: “perché, nel corso di un colloquio telefonico con il sig. Mianulli Rocco, A.E. Della Sez. AIA di Bernalda intercorso in data 03/01/2014, nell'immediatezza dell'audizione di quest'ultimo innanzi alla procura federale, per fatti riguardanti la sezione AIA di Bernalda, gli chiedeva quale fosse il motivo della convocazione, cosa gli fosse stato chiesto dagli inquirenti e cosa egli avesse risposto agli stessi, concludendo la conversazione, a fronte delle mancate risposte dell'interlocutore, ripetendo più volte la frase “Mi fido”, così violando l'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e l'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di Disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva”. 2. Con nota in data 28 novembre 2014 – comunicata all'incolpato in pari data per posta elettronica utilmente ad uno degli indirizzi che lo stesso ha indicato nel suo scritto difensivo datato il 4 ottobre 2014, e con raccomandata in data 1 dicembre 2014 – è stata convocata la Commissione Federale di Garanzia per il 15 dicembre 2014. Nell'adunanza della Commissione l'incolpato non si è presentato. Il Procuratore Federale, richiamato l'atto di deferimento, ha concluso chiedendo che l'incolpato sia sospeso dalle funzioni per nove mesi. 3. Preliminarmente si deve affermare la competenza della Commissione Federale di Garanzia a giudicare la condotta di rilevanza disciplinare del componente di un Organo di disciplina territoriale dell'Associazione Italiana Arbitri, categoria alla quale appartiene l'odierno incolpato. Difatti il Regolamento di disciplina dei componenti gli Organi di giustizia sportiva 2 indica all'art. 1 il proprio ambito di applicazione, stabilendo che “Il presente Regolamento ha ad oggetto (….) la responsabilità disciplinare dei componenti gli Organi di giustizia sportiva, elencandoli nominativamente (comma 2, lett. a-f), ai quali aggiunge “gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali” (comma 2, lett. g). In questo ambito sono da comprendere anche gli organi di disciplina territoriale dell'AIA, quanto meno per la violazione delle norme federali. Del resto, l'art. 51 del Codice di giustizia sportiva della FIGC indica specificamente gli organi disciplinari dell'AIA quali “altri organi in materia disciplinare” che operano nell'ambito della FIGC. Non contrasta con questa interpretazione l'art. 30 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, che prevede che la Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine “alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionali” (comma 2, lett. a). Difatti l'art. 3 del medesimo Regolamento, nel determinare la potestà disciplinare, riferendosi agli arbitri, recepisce il principio generale disponendo che essi sono “sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali” (comma 1). In proposito l'art. 2 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, compresi gli organi disciplinari dell’AIA, dispone che essi “sono tenuti all'osservanza delle disposizioni federali in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e devono comportarsi secondo i principi di lealtà e probità” (comma 1, lett. a). La competenza in ordine alla violazione di tali regole è attribuita alla Commissione Federale di Garanzia. 4. Nel merito i fatti addebitati all'incolpato sono provati. Non è posto in dubbio che egli abbia telefonato a Rocco Mianulli subito dopo che quest'ultimo era stato interrogato dalla procura federale su fatti riguardanti la sezione AIA di Bernalda. Lo dichiara Mianulli, lo confermano Mirko Depalma e Donato Maria Andriulli, ai quali il destinatario della telefonata aveva fatto ascoltare la conversazione in viva voce. Lo ammette lo stesso incolpato, sia pure attribuendo un diverso significato alla sua telefonata ed al tono della conversazione. Le dichiarazioni convergono anche sull'oggetto della conversazione telefonica: la richiesta da parte dell'odierno incolpato di essere messo a conoscenza dei motivi dell'audizione e del contenuto delle dichiarazioni rese dal Mianulli. Ciò, nonostante il divieto posto dal codice di giustizia sportiva di dare comunque a terzi notizie o informazioni su indagini o procedimenti disciplinari in corso. In definitiva neppure diverge la indicazione di quale fosse il contenuto della conversazione. Lo riferisce il Mianulli, le cui dichiarazioni trovano conferma ancora una volta in quelle delle due persone che con lui avevano ascoltato la conversazione. Lo dichiara anche l'incolpato, il quale ammette “ho parlato con il sig. Mianulli e ammetto di avergli chiesto nel corso di una telefonata, avendo saputo che era stato ascoltato dalla Procura Federale, quale fosse il motivo di tale convocazione e di cosa si fosse trattato nell'occasione, avendone per risposta, seccamente, che egli aveva detto la verità, senza aggiungere altro”. Le posizioni divergono quanto ai toni ed al preciso contenuto della telefonata. L'odierno incolpato sostiene che “quando seppi della convocazione e dell'audizione di Rocco Mianulli sentii il bisogno di chiamarlo perché avevo curiosità di sapere cosa fosse successo e sinceramente, trattandosi di una circostanza non certo abituale, ero preoccupato per qualunque cosa potesse essere accaduta, non avendone la minima idea”. Lo stesso odierno incolpato attribuisce questo suo interessamento ad un “rapporto quasi paterno”, riferito a persona con la quale aveva consuetudine, trattandosi di un compagno di scuola frequentato dal proprio figlio. Diversa la ricostruzione e la lettura offerta dal Mianulli. Nunzio Bruno, che ricopriva la carica di membro della Commissione di disciplina regionale dell'AIA ed era associato della 3 sezione di Bernalda, venuto a conoscenza della convocazione del Mianulli e dei suoi amici Depalma e Andriulli da parte della Procura Federale, “con tono palesemente minaccioso (…) voleva sapere tutto quello che ci era stato chiesto e quello che avevamo risposto”. Al diniego, l'odierno incolpato, con tono alterato ribadiva “che gli dovevo dire cosa avevo detto nel corso dell'audizione”. Riferisce Donato Maria Andriulli di aver ascoltato la telefonata e aggiunge: “sono rimasto esterrefatto poiché il sig, Nunzio Bruno rivolgendosi a Rocco dimostrava di sapere che la mattina eravamo stati tutti e tre dalla Procura Federale ed in ragione di ciò il sig, Nunzio Bruno rivolgendosi a Rocco Mianulli gli ingiungeva di riferirgli i contenuti delle nostre audizioni”. Ottenendone un rifiuto “poiché i nostri verbali erano stati segretati”. Sostanzialmente analoga le dichiarazioni di Mirko Depalma, che ascoltando la telefonata: “ebbi modo di riconoscere la voce di Nunzio Bruno e sentire i ripetuti inviti a Rocco, pronunciati con fare minaccioso ed ad alta voce perché gli riferisse puntualmente tutto quello che era stato detto”. Risulta dunque provata l'indebita, insistita e pressante richiesta di Nunzio Bruno, rivolta a chi sapeva aver deposto dinanzi alla Procura Federale, di conoscere i contenuti dell'audizione, coperti da riservatezza e relativi ad una indagine che riguardava la sezione AIA di Bernalda, nella quale il richiedente aveva interesse. Nunzio Bruno è stato sentito nel corso dell'indagine svolta dalla Procura Federale, all'esito della quale ha avuto la possibilità di difendersi conoscendo compiutamente gli atti e producendo una memoria scritta. Riguardo alla quale è da rilevare che non sussiste la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Depalma e da Andriulli, in quanto riferite al contenuto di una conversazione telefonica ascoltata indebitamente. L'ascolto, comunque possibile per la loro presenza accanto a Mianulli nel momento in cui riceveva la telefonata del Bruno, era consentito, ed anzi voluto e agevolato dal Mianulli, che pose la conversazione in viva voce. Da disattendere è anche la tesi della inattendibilità delle convergenti dichiarazioni rese da Mianulli, Depalma e Andriulli, per la formale identità espressiva della loro verbalizzazione. 5. In conclusione risulta provato il comportamento di rilevanza disciplinare, così come contestato nell'atto di deferimento, posto in essere da Nunzio Bruno, membro della Commissione Disciplinare Regionale AIA Basilicata. PER TALI MOTIVI tenuto conto delle circostanze in cui la condotta è stata tenuta, è congrua la sanzione, ridotta rispetto alle richieste della Procura Federale, determinata nella misura di tre mesi di sospensione dalle funzioni.
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