F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. PIZZIOLO DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 70, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS CGS, IN RELAZIONE AI PUNTI 2),3),5),6) E 10 DELLA LETTERA A DEL C.U. N. 200 DEL 21.6.2010 LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE (SERIE D 2010/2011) (NOTA N. 4735/650PF-13-14LG/AM/PP DELL’8.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disc. – Com. Uff. n. 36/TFN – del 4.03.2015).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. PIZZIOLO DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 70, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS CGS, IN RELAZIONE AI PUNTI 2),3),5),6) E 10 DELLA LETTERA A DEL C.U. N. 200 DEL 21.6.2010 LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE (SERIE D 2010/2011) (NOTA N. 4735/650PF-13-14LG/AM/PP DELL’8.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disc. - Com. Uff. n. 36/TFN – del 4.03.2015). Con atto, spedito in data 5.3.2015, il Sig. Pizziolo Dario si è rivolto a questa Corte contestando la decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 36/TFN del 4.3.2015) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata irrogata la sanzione della inibizione per 70 (settanta) giorni. La decisione, impugnata con l’atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Pizziolo Dario (nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Union Quinto) della violazione dell'art. 10, comma 3 bis, C.G.S., in relazione ai punti 2), 3), 5), 6), e 10) della lettera A del Com. Uff. n. 200 del 21.6.2010 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (Serie D 2010/2011). Il ricorso in epigrafe è palesemente inammissibile. Ed invero, il Sig. Pizziolo Dario non ha proposto reclamo avverso la predetta decisione di primo grado né ha proposto ricorso per revocazione ovvero revisione della stessa ma si è limitato a chiedere alla Procura Federale “di non procedere al deferimento”, motivando, la stessa, con il fatto che non sarebbero state prese in considerazione le memorie difensive e i documenti trasmessi. Trattasi di richiesta che risulta del tutto inammissibile. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pizziolo Dario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it