F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIGG. ZAPPALA’ SALVATORE e DORIA MARIA ROSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE AL RICORSO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALC. ZAPPALÀ SIMONE FRANCESCO DALLA SOCIETÀ CATANIA CALCIO S.P.A. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/TFN – Sez. Tess. del 26.03.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIGG. ZAPPALA’ SALVATORE e DORIA MARIA ROSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE AL RICORSO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALC. ZAPPALÀ SIMONE FRANCESCO DALLA SOCIETÀ CATANIA CALCIO S.P.A. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN – Sez. Tess. del 26.03.2015) Con reclamo in data 29.04.2015, i Sigg.ri Zappalà Avv. Salvatore e Doria Avv. Maria Rosa, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Simone Francesco Zappalà, hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale avverso l’inclusione nelle liste di svincolo, ex art. 107 N.O.I.F., di loro figlio da parte della società Catania Calcio S.p.A. adducendo motivazioni riguardanti comportamenti illegittimi da parte della predetta società per il tramite dei propri dirigenti e tecnici ed evidenziando, in particolare, come l’inserimento di loro figlio Simone Francesco nella lista di svincolo fosse immotivato, ingiustificato e comunque mai comunicato agli interessati. Conseguentemente i reclamanti hanno chiesto al Tribunale Federale Nazionale l’annullamento del provvedimento di svincolo e quindi il ripristino del vincolo contrattuale preesistente con la società Catania Calcio S.p.A. e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione dei comportamenti messi in atto dai soggetti responsabili delle violazioni, evidenziati nel ricorso introduttivo. Con lo stesso ricorso i Sigg.ri Zappalà e Doria hanno dato atto che il figlio minore Simone Francesco, successivamente al provvedimento di svincolo, era stato tesserato, su consiglio del medico, per altra società sportiva. All’esito del relativo procedimento, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ha respinto il reclamo proposto dai Sigg.ri Zappalà Avv. Salvatore e Doria Avv. Maria Rosa dichiarando cessata la materia del contendere (Com. Uff. n. 5/TFN – Sez. Tess. – Riunione del 25.03.2015). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ha rilevato che nel caso sottoposto al suo giudizio, era cessata la materia del contendere a seguito del nuovo tesseramento intervenuto in data 30.12.2014, in favore della società U.S.D. La Meridiana e quindi successivamente all’inclusione del giovane calciatore Simone Francesco Zappalà nella lista di svincolo, ex art. 107 N.O.I.F., come risulta dal foglio di censimento della F.I.G.C.. 2 Nel caso in esame, a parere del Tribunale, il calciatore si era avvalso dello svincolo operato dalla società Catania Calcio S.p.A. per richiedere il nuovo tesseramento con ciò prestando acquiescenza all’atto di rinuncia, ex art. 107 N.O.I.F., posto in essere dalla predetta società di appartenenza. Tale comportamento per il Giudice di prime cure determina l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e rende superfluo ogni ulteriore valutazione in ordine al merito della controversia. I Sigg.ri Zappalà Avv. Salvatore e Doria Avv. Maria Rosa, preso atto della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 23.03.2015, hanno proposto rituale e tempestivo reclamo dinanzi a questa Corte, con ricorso inoltrato in data 29.04.2015, riproponendo nella sostanza i motivi e le doglianze esposte nel reclamo innanzi al Giudice di prima istanza, chiedendo l’annullamento del provvedimento di svincolo e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il deferimento dei soggetti responsabili delle violazioni di cui in narrativa. Alla seduta del 21.5.2015, assente la parte reclamante, era presente il legale della società Catania Calcio S.p.A. che ha esposto la propria tesi difensiva, insistendo per la reiezione del ricorso introduttivo. La controversia è stata quindi ritenuta in decisione. Questa Corte ritiene che non vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, ritenendola corretta. Infatti, non v’è dubbio che il nuovo tesseramento da parte del giovane calciatore per altra società sportiva, la U.S.D. La Meridiana di Catania, intervenuto in data 30.12.2014, è stato reso possibile proprio in virtù dello scioglimento del precedente vincolo contrattuale ex art. 107 N.O.I.F.. I reclamanti, con il nuovo tesseramento, hanno implicitamente e per fatti concludenti prestato acquiescenza allo svincolo ex art. 107 N.O.I.F. ed hanno reso possibile, con questo loro comportamento, l’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con la nuova società sportiva. L’adeguamento dei ricorrenti al provvedimento di svincolo preclude al giudicante l’esame del merito della controversia perché il nuovo tesseramento, nel caso che ci riguarda, è atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione consentita dalle norme federali. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dai Sigg. Zappalà Salvatore e Doria Maria Rosa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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