F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 03 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. CANNELLA GIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 5 (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A.); – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., E ART. 7, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 4825/139 PF14-15 SP/MA DEL 12.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 03 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. CANNELLA GIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5 (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A.); - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., E ART. 7, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 4825/139 PF14-15 SP/MA DEL 12.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015) A seguito di notizie apparse su vari organi di stampa relativamente ad una violenta lite scoppiata al termine della gara Bologna/Varese (Serie B) del 18.10.2014 tra il sig. Gabriele Ambrosetti, Direttore Sportivo (in seguito rimosso dall’incarico) della Varese 1910 S.p.A., ed il sig. Giuseppe Cannella, responsabile dell’area tecnica della stessa società, la Procura Federale dava corso a doverosa indagine per l’accertamento dei fatti ed il loro eventuale rilievo disciplinare. L’inchiesta, svolta con acquisizioni documentali, testimoniali ed interrogatorio degli indagati, si concludeva con atto del 12.1.2015, con il quale l’Ambrosetti ed il Cannella venivano deferiti innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, nelle qualità rispettivamente rivestite all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Direttori Sportivi. La società Varese veniva altresì deferita per responsabilità oggettiva. La puntuale istruttoria effettuata accertava che al termine della gara sopra indicata, nel tunnel che conduce dagli spogliatoi al parcheggio dello stadio, i due indagati si erano reciprocamente rivolti espressioni gravemente ingiuriose ed offensive, tentando ripetutamente di venire alle mani senza riuscirvi perché fermati da altri tesserati, successivamente, sempre nello stesso parcheggio, l’Ambrosetti, sceso dal pullman della società, si avvicinava con fare provocatorio al Cannella ed entrambi si rivolgevano nuovamente gravi espressioni ingiuriose dando luogo ad una colluttazione, nel corso della quale l’Ambrosetti veniva colpito al volto da una testata infertagli dal Cannella riportando gravi lesioni personali con la perdita di due denti. I deferiti provvedevano a richiedere copia degli atti, regolarmente ottenuti, mentre il Tribunale Federale Nazionale fissava la riunione del 12.02.2015 per la discussione del procedimento, preceduta dal deposito di memorie difensive. In tale occasione, tuttavia, visto l’accordo ex art. 23 C.G.S. tra il deferito Gabriele Ambrosetti e la Procura Federale, ritenuta la necessità di trasmettere la raggiunta intesa alla Procura Generale del CONI per le eventuali osservazioni previste dallo stesso art. 23, il Tribunale sospendeva l’intero procedimento. Successivamente, l’Organo Giudicante fissava la seduta del 26.3.2015 nella quale, comparsi i difensori delle parti ed il rappresentante della Procura, il Collegio determinava la sanzione nei confronti del Gabriele Ambrosetti, ai sensi del più volte citato art. 23 C.G.S., nell’inibizione per mesi due ed nell’ammenda di €. 2.000,00, mentre irrogava al Giuseppe Cannella la sanzione per mesi cinque di inibizione, oltre €. 5.000,00 di ammenda, comminando ulteriore ammenda alla soc. Varese nella misura di €. 6.000,00. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo il Giuseppe Cannella, sostanzialmente articolato su un doppio ordine di motivi. L’atto d’impugnazione lamenta in primo luogo, ritenendola ingiusta, la diversità fra la sanzione inflitta all’Ambrosetti e quella irrogata ad esso reclamante, quindi contesta la ricostruzione dei fatti proposta dalla gravata decisione in quanto, dando credito all’unica dichiarazione riferente della testata, avrebbe trascurato le altre, dimenticando altresì la provocazione posta in essere dall’Ambrosetti. Il reclamo, infine, rappresenta la necessità di integrazione dell’istruttoria e conclude per la “revoca del deferimento con riguardo a tutte le violazioni contestate”, sollecitando, in subordine, rinnovazione dell’istruttoria stessa, ovvero, in ulteriore subordine, l’irrogazione di meno afflittiva sanzione. La Corte disponeva la discussione del gravame per la seduta del 29.05.2015 nella quale, a fronte di documentata istanza di rinvio avanzata dal difensore del Cannella impegnato in procedimento penale, fissava nuova udienza al 03.06.2015, previa sospensione dei termini di svolgimento del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 bis, comma 4, C.G.S. F.I.G.C. e 38, comma 5, lett. g) C.G.S. C.O.N.I.. In tale nuova seduta compariva, in sostituzione del difensore di fiducia del reclamante, l’avv. Armando Vastola, il quale sollecitava ulteriore differimento del processo in quanto la brevità del periodo trascorso dalla conoscenza del provvedimento di fissazione della riunione avrebbe impedito allo stesso difensore di fiducia di liberarsi da altri impegni. La Corte, disattesa l’istanza, decideva la controversia come da dispositivo. In ordine al rigetto della richiesta di rinvio, il Collegio osserva che tale provvedimento non preclude l’attuazione dei principi del giusto processo, della sua ragionevole durata e dell’effettività della tutela difensiva di cui all’art. 111, primo e secondo comma Costituzione, e ciò in quanto l’udienza fissata al 03.06.2015 risulta caratterizzata da pubblicità legale e, quindi, tempestivamente conoscibile e conosciuta tramite pubblicazione, in data 29.05.2015, sul sito Internet della Federazione, del Com. Uff. 65/CFA, contenente la fissazione della riunione della Corte, in tal modo consentendo alla parte di predisporre ogni opportuna ed adeguata attività difensiva. Concorre, inoltre, a legittimare il pronunciato rigetto, l’esigenza del Giudicante di rendere la propria decisione nei termini di cui all’art. 34 bis.2 C.G.S., restando preclusa, per ovvi motivi d’opportunità processuale, ulteriore sospensione del detto termine. Infine, non può trascurarsi che il difensore di fiducia dell’incolpato era stato sostituito anche in tutte e tre le precedenti sedute degli Organi di giustizia, e non v’è quindi certezza che un eventuale differimento avrebbe consentito la sua presenza in giudizio. Quanto ai motivi di gravame, gli stessi non appaiono meritevoli di accoglimento. La doglianza concernente la diversità di trattamento sanzionatorio fra il patteggiante Ambrosetti ed il giudicato Cannella, non può venir positivamente delibata, sia in considerazione della diversità del rito processuale, sia delle conseguenze della colluttazione per cui è processo che, inesistenti per il Cannella, hanno determinato le plurime fratture subite dall’Ambrosetti e certificate dal verbale di pronto soccorso dell’Ospedale Circolo Fondazione Macchi di Varese, in atti. Per quanto riguarda la circostanza della testata inferta dal Cannella all’Ambrosetti, causativa del trauma da questi subito, trattasi di evento non dubitabile in quanto risultante con chiarezza dalla circostanziata deposizione resa dal sig. Nicola Petrosino, autista del bus della soc. Varese. Secondo il reclamante tale dichiarazione non meriterebbe considerazione alcuna dal momento che sarebbe l’unica ad evidenziare il fatto, qualificato in reclamo come “assolutamente falso e smentito da tutti i tesserati presenti e ritualmente ascoltati”. In contrasto con tale specifica deduzione difensiva si pongono le risultanze degli accertamenti svolti dalla Procura Federale, nel corso dei quali nessun tesserato ha escluso la circostanza della testata; i dichiaranti, invero, si sono limitati ad affermare che i due erano venuti a contatto nel corso di una breve colluttazione, addirittura precisando di non aver avuto “una visuale corretta per valutare e chiarire come i due si sono colpiti” (dott. Marano), ovvero specificando “da questo momento non ho più visto nulla” (tesserato Vaccalluzzo). Parimenti priva di pregio è l’argomentazione del reclamante secondo la quale il Petrosino non sarebbe “mai stato ritualmente ascoltato”, con la conseguenza che la sua “dichiarazione era già stata ritenuta non utilizzabile, oltre che non riscontrata, da parte della Procura Federale”. In aperto e significativo contrasto con il riprodotto assunto difensivo, si pone l’atto di deferimento nel quale è testualmente dedotto che i due indagati “davano luogo a una colluttazione, nel corso della quale l’Ambrosetti veniva colpito al volto da una testata infertagli dal Cannella, riportando gravi lesioni personali al volto con la perdita di due denti”, formulazione assolutamente incompatibile con le valutazioni processuali a torto attribuite dal reclamo alla stessa Procura Federale. Infine, la caratteristica del dichiarante di “non tesserato” si manifesta del tutto inidonea ad invalidare la valenza probatoria della sua deposizione: il Petrosino, infatti, non aveva alcun interesse a riferire circostanze inesatte e/o a coprire eventuali responsabilità essendo estraneo alla compagine coinvolta ed ai suoi appartenenti: di qui la piena attendibilità della rilasciata narrazione della vicenda. Gli atti processuali, pertanto, escludono la ricostruzione dei fatti per come proposta in reclamo, confortando, viceversa, quella operata dall’impugnata decisione con corretta e coerente narrazione dell’evento. Con ulteriore argomentazione l’appellante lamenta la non corretta considerazione, da parte del Tribunale, dell’invocata esimente della provocazione, eccependo che tale deduzione era stata disattesa in primo grado con motivazione del tutto incongrua. Entrambe le censure appaiono non fondate. In realtà, contrariamente all’assunto di parte, la gravata decisione ha offerto ampia e congrua motivazione in ordine al rigetto della specifica doglianza avanzata al riguardo dal Cannella, osservando che, proprio come sostiene la sua argomentazione difensiva, ogni reazione deve essere “necessaria e proporzionata all’offesa”, mentre nella specie l’aggressione fisica patita dall’Ambrosetti appare totalmente squilibrata rispetto a quella soltanto verbale subita dal Cannella. Quanto alle richieste subordinate del reclamante, esclusa la necessità di ulteriori indagini attesa la scrupolosità degli accertamenti effettuati, ed esclusa altresì la rilevanza processuale di un nuovo interrogatorio del Cannella, va ugualmente disattesa l’istanza di determinazione di sanzione meno afflittiva. In effetti, il significativo danno fisico subito dall’Ambrosetti, nonché, come ha correttamente motivato il primo Giudice, il notevole risalto mediatico della lite, con conseguente grave nocumento all’immagine dell’intero movimento calcistico, e l’accertata grave lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive meritano la conferma dell’inflitta sanzione con conseguente assorbimento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cannella Giuseppe e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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