• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. CAFARO LUCIANO, – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ULTIMO CAPOVERSO DELLA CIRCOLARE N. 27 DEL 27.8.2014 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell’8.4.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 14.5.2015).
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. CAFARO LUCIANO, - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ULTIMO CAPOVERSO DELLA CIRCOLARE N. 27 DEL 27.8.2014 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell’8.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 14.5.2015).
La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 18.6.2015 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, pubblicata nel Com. Uff. n. 55/TFN del 14.5.2015, con la quale è stata inflitta al sig. Luciano Cafaro la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 ed alla società – a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. – quella dell’ammenda di € 5.000,00. Il procedimento ha origine dal deferimento del Procuratore Federale in relazione al comportamento della U.S. Grosseto che ha negato ai sigg.ri Mallarini e Pellegrino, giornalisti del quotidiano “Corriere della Maremma”, l’accredito per accedere alla tribuna e alla sala stampa dello stadio, senza peraltro fornire alcuna adeguata motivazione. In particolare, si legge nel deferimento: che il dott. Luigi Ferrajolo, presidente della U.S.S.I. C.R. Lazio, con nota del 7.10.2014, allegando alla stessa pregressa corrispondenza intercorsa tra la U.S.S.I. Toscana e la U.S. Grosseto, ha lamentato la circostanza che il patron della medesima predetta società, sig. Piero Camilli, persiste nell’impedire l’accesso alla tribuna stampa dello stadio cittadino ad alcuni giornalisti a lui sgraditi, così sostanzialmente arrogandosi il diritto di stabilire quali giornalisti di ogni testata possono o non possono entrare allo stadio, con correlato danno professionale ed economico dei giornalisti non ammessi; che l’attività di indagine posta in essere dalla Procura federale è consistita in acquisizioni documentali e nell’audizione del sig. Luciano Cafaro, nominato Amministratore unico della U.S. Grosseto in data 29.7.2014; che il diniego di concessione degli accrediti richiesti dalla testata “Corriere della Maremma” per i propri giornalisti (sigg.ri Mallarini e Pellegrino) risulta comunicato al quotidiano con mail del 29.8.2014; che agli atti del procedimento risulta acquisita una copia del Com. Uff. n. 4/CDN 2013- 2014 del 15.7.2013 dalla cui lettura emerge che il presidente Camilli e il Grosseto furono, in quella sede, sanzionati per aver revocato, nel corso della Stagione Sportiva 2012/2013, gli accrediti precedentemente concessi agli stessi predetti giornalisti sigg.ri Mallarini e Pellegrino per aver, detti giornalisti, espresso giudizi poco lusinghieri sulla persona del presidente Camilli e sulla sua conduzione della società; che l’art. 7 del “Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva” per la Stagione Sportiva 2014/1015 prevede quale unico motivo per negare l’accesso allo stadio a un giornalista, quello di ritenere l’ingresso «pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione»; che la circolare n. 27 del 27 agosto 2014 della Lega Pro alla quale è allegato il predetto “Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva”, prevede, all’ultimo capoverso, che «la violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell’allegato Regolamento determinerà l’intervento degli Organi della Giustizia Sportiva a tutti gli effetti regolamentari»; che l’U.S. Grosseto non ha giustificato il suo diniego di rilascio dell’accredito ai sigg.ri Mallarini e Pellegrino adducendo motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità, trincerandosi – nella nota inviata ad U.S.S.I. in data 11.9.2014 – dietro presunti “motivi di riservatezza per procedimenti ancora in corso”; che il sig. Luciano Cafaro, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, ha espressamente dichiarato che «il mancato rilascio deve essere fatto risalire al mancato rispetto da parte dei due giornalisti nei confronti del Grosseto, sulla base di contenuti di alcuni articoli pubblicati dal giornale di cui si tratta», così confermando, nei contenuti e nella sostanza, il provvedimento assunto dall’allora presidente Piero Camilli dopo aver pubblicato, sul sito ufficiale dell’U.S. Grosseto, il comunicato del 5.11.2012, provvedimento che diede luogo al deferimento conclusosi con la decisione pubblicata sul già citato Com. Uff. n. 4/CDN 2013/14 del 15.7.2013; che la Commissione disciplinare nazionale, nella suddetta decisione, ha, tra l’altro, affermato che la «radicale esclusione di un giornalista dagli spazi a esso riservati in forza dell’accordo intervenuto tra l’U.S.S.I. e le Leghe – viola, in radice, il richiamato accordo volto a regolamentare i rapporti tra Società calcistiche e organi di informazione»; che la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. sussisterebbe anche in assenza di una formale violazione del regolamento citato, anche considerato che, come affermato dalla stessa C.D.N. nella prima citata decisione, «Non condivisibile è, infine, la ulteriore prospettazione circa la “giustificatezza” della reazione di esclusione, asseritamene compiuta a salvaguardia dei legittimi interessi di taluni soggetti e della società. Risulta infatti evidente che anche in presenza di condotte diffamatorie o comunque esorbitanti il diritto di cronaca e di critica e il corretto esercizio della professione giornalistica le parti avrebbero certamente potuto e dovuto agire nelle sedi competenti utilizzando efficacemente gli strumenti consentiti dell’Ordinamento tra i quali non pare contemplata la preclusione dell’accesso dei giornalisti agli spazi a questi “professionalmente destinati”»; che a nulla rilevano, nel caso di specie, le eventuali differenze riscontrabili fra il provvedimento di “revoca” degli accrediti e quello di “negato rilascio” trattandosi, in entrambi i casi, di espedienti adottati “ad personam” al fine di impedire l’accesso allo stadio ai giornalisti di cui trattasi, come dimostrerebbe anche il fatto che la società ha ritualmente concesso l’accredito ad altri giornalisti della stessa testata. Per le suddette ragioni ritiene, la Procura federale, che appare di tutta evidenza la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza posta in essere dall’U.S. Grosseto, e per essa dal suo legale rappresentante in virtù del principio di immedesimazione organica, che ha adottato ingiustificati provvedimenti nei confronti dei giornalisti sig.ri Mallarini e Pellegrino atti ad impedire agli stessi l’esercizio della propria professione e del diritto di cronaca e di critica. Pertanto, visto l’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., la Procura Federale ha, come detto, deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il sig. Luciano Cafaro, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l., per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., con riferimento all’ultimo capoverso della circolare n. 27 del 27 agosto 2014 della Lega Pro cui è allegato il regolamento che disciplina il rapporto tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Italiana CalcioPprofessionistico e all’art. 7 del ridetto regolamento per avere, direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti tesserati e/o direttamente riconducibili alla predetta società, adottato provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti sigg.ri Carlo Pellegrino e Giancarlo Mallarini l’accesso alla tribuna stampa, mediante il mancato rilascio dell’accredito e ciò in quanto “colpevoli”, nel recente passato, di aver scritto articoli o pubblicato foto non graditi all’allora presidente sig. Piero Camilli, precludendo così di fatto agli stessi l’esercizio del diritto di cronaca e della loro attività professionale; 2) la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS di quanto ascritto al sig. Luciano Cafaro. Così instauratosi il giudizio innanzi al T.F.N., i deferiti depositavano una memoria difensiva chiedendo l'integrale proscioglimento ovvero, in subordine, l'applicazione della minima sanzione ritenuta di giustizia. Premessa la differenza concettuale tra "revoca" e "mancato rilascio" ai fini della procedura degli accrediti ai giornalisti, i deferiti sostenevano che la normativa federale prevede esclusivamente la "facoltà" della società di dispensare gli accrediti e non già un vero e proprio obbligo: ne conseguirebbe, dunque, secondo la prospettazione difensiva, un potere discrezionale in capo alla società, anche in ossequio alla disciplina prevista nelle categorie superiori. Evidenziavano, poi, i deferiti come l’U.S. Grosseto avrebbe sempre onorato il diritto di accesso dei giornalisti allo stadio, rimarcando la nota conflittualità nel rapporto tra la società e il quotidiano "Corriere della Maremma", acuito da incomprensioni verificatisi tra il sig. Piero Camilli ed il giornalista sig. Carlo Pellegrino. Alla riunione tenutasi innanzi al T.F.N. è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per Luciano Cafaro le sanzioni dell’inibizione per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per la Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Sono, altresì, comparsi il difensore dei deferiti, che si è riportato integralmente alle memorie difensive e alle conclusioni in esse contenute, lamentando l’eccessività delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, nonché il direttore generale della società, che ha rilasciato spontanee dichiarazioni a difesa dei deferiti. All’esito della discussione, il T.F.N., sezione disciplinare, ha inflitto ai deferiti le seguenti sanzioni: a Luciano Cafaro, l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); alla U.S. Grosseto F.C. s.r.l., l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Il T.F.N. ha infatti ritenuto fondato il deferimento. Si legge nella decisione in questa sede ora impugnata dalla U.S. Grosseto F.C. S.r.l.: «I fatti contestati dalla Procura Federale trovano ampio riscontro all'interno degli elementi istruttori e dibattimentali, mostrando come la negazione all'accredito per l'ingresso allo stadio ai giornalisti sig.ri Mallarini e Pellegrino del "Corriere di Maremma" sia stata effettivamente posta in essere dalla Società, in spregio al vigente regolamento e in antitesi con le scriminanti addotte dalla difesa che pur assumendo rilievi interessanti, non sono in grado di contrastare la reale consistenza degli eventi. La reiterata volontà della US Grosseto di non concedere gli accrediti ai Giornalisti risulta pacifica in ragione dei ribaditi elementi probatori emersi agli atti e richiamati in seno al deferimento, per cui non sussistono incertezze in ordine alla attualità della contestazione sotto il profilo oggettivo». A supporto della propria decisione il T.F.N. cita il precedente specifico di cui al Com. Uff. n. 4/CDN del 15.7.2013, dimostrazione, questa, a dire del Giudice di prime cure, «che la contesa tra Società e giornalisti si dipana da lungo tempo, assumendo aspetti conseguenziali nell'àmbito del palese contrasto verificatosi in passato e sfociata anche in altre sedi. Si è dunque verificata una violazione del principio sotteso al corretto svolgimento dei rapporti tra Società calcistiche e Organi di informazione, per cui risultano violati il dettato dell'art. 7 del "Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva" e la circolare n. 27 del 27.8.2014 della Lega Pro che all'ultimo capoverso prevede, per il giudizio di situazioni similari, l'intervento degli Organi della Giustizia Sportiva. L'incidenza del menzionato precedente specifico è infine di assoluto ausilio ai fini della giusta interpretazione della specie, che conduce alla comminatoria di una sanzione commisurata alla reiterata violazione». Precisa, poi, il Tribunale di non condividere «la dicotomia interpretativa concernente la "revoca" o "il mancato rilascio" dell'accredito ai giornalisti, poiché il principio è sostanzialmente simile; mentre può essere condiviso, ma solo nel profilo lessicale, l'argomento connesso alla "facoltà" per la Società di concedere gli accrediti che la US Grosseto ha correttamente esercitato, tranne nel caso in esame. La difesa assume però un peculiare aspetto attribuibile al "Corriere di Maremma", riferendo, tra i numerosi episodi in fatto valutati esimenti in favore della Società, che in data 24.8.2014 la US Grosseto ricevette una mail per la richiesta di accredito per l'ingresso allo Stadio, avente il seguente tenore: “avrei evitato di fare almeno il mio accredito visto che in ogni caso non verrò mai”». Orbene, a tal proposito, il T.F.N. «rileva una contraddizione in termini che potrebbe ingenerare confusione: se da un lato (ex post) il giornalista lamenta il mancato ingresso allo stadio, dall'altro (ex ante) afferma apertamente la sua intenzione di non frequentarlo. Al di là del caso specifico, ritiene comunque il Tribunale che pur in presenza di una manifesta volontà di tal genere, permanga l'obbligo della Società di rispettare il codificato principio che tutela la categoria di tutti i giornalisti a prescindere dalle singole situazioni, ma nella specie dovrà essere applicato un equo temperamento sanzionatorio attraverso l'adozione del criterio di equivalenza tra l'atteggiamento manifestato dal giornalista e la reiterazione del diniego all'ingresso allo stadio espresso dalla Società (che singolarmente esaminata, avrebbe prodotto una sanzione più elevata)». All’accertata responsabilità imputata al legale rappresentante il T.F.N. ha, poi, fatto seguire «la comminatoria alla società ex art. 4 comma 1 C.G.S.». Come detto, avverso la suddetta decisione propone ricorso, come rappresentata e difesa, la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. Lamenta, anzitutto, la reclamante falsa e/o errata interpretazione delle norme regolanti i rapporti tra gli operatori della comunicazione e le società. In particolare, l’U.S. Grosseto propone una diversa interpretazione dell’art. 7 del Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva, adottato per la Stagione Sportiva 2014/1015 ed allegato alla circolare n. 27 del 27 agosto 2014 della Lega Pro, sostenendo che una lettura del combinato disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 della predetta norma, condurrebbe ad escludere la sussistenza di un vero e proprio obbligo della società di concedere l’accredito ai giornalisti, salva fatta l’esistenza del pregiudizio per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio. Il comma 4, segnatamente, del tutto trascurato dall’organo di prime cure, prevede, secondo la reclamante, soltanto una mera facoltà per la società di rilasciare tessere per l’accesso allo stadio. Un obbligo, ma relativo alla sola “negazione dell’accesso”, è previsto dal comma 5 e l’apertura del comma 6 (“altresì”) sarebbe ulteriore conferma di tale impianto interpretativo. Insomma, deduce la reclamante, «il legislatore sportivo che ha emanato il Regolamento in esame usa i termini facoltà, potere e dovere e non vi sono ragioni valide per non interpretare tali disposizioni secondo il senso letterale delle parole usate e laddove il legislatore concede una “facoltà” alle società queste non possono essere sanzionate se la esercitano». Una siffatta interpretazione sarebbe, poi, in linea con le previsioni regolamentari delle Lega di serie A e di serie B. Evidenzia, ancora, la U.S. Grosseto una certa qual confusione operata dal T.F.N. con riferimento alle fattispecie della revoca e del mancato rilascio dell’accredito, che, invece, «devono essere lasciate ben distinte e separate» e come lo stesso giornalista Carlo Pellegrino in qualche modo sposa la suddetta lettura del contesto normativo di riferimento, nel momento in cui, nella sua e-mail inviata al sindaco di Grosseto, auspica che nella convenzione volta a regolamentare l’utilizzo dello stadio fosse previsto anche il diritto all’accredito della stampa. Peraltro, essendo stata, poi, una tale previsione, effettivamente inserita nella suddetta convenzione, «l’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha garantito a tutte le testate giornalistiche l’accesso in sala stampa come prescritto dal Comune di Grosseto a tutela della propria collettività che è stata pertanto rispettata e garantita». Condotta, peraltro, evidenzia la società reclamante, già intrapresa «in tempi non sospetti, ovvero già prima della sottoscrizione della suddetta Convenzione come già provato nel procedimento di primo grado attraverso la produzione della missiva (vedi fascicolo istruttorio pag. 19) inviata dal Direttore generale della U.S. Grosseto F.C. S.r.l. sig. Bruno Iovino all’U.S.S.I. Toscana in data 11.9.2014». In particolare, si legge ancora in reclamo, «il Corriere di Maremma ad inizio stagione sportiva ha presentato una lista con 5 nominativi da accreditare e di questi la ricorrente ha accreditato 3 nominativi e riteniamo pertanto di aver garantito a tale testata giornalistica il pieno ed esaustivo esercizio del diritto di cronaca». Con ulteriore motivo d’appello la società reclamante lamenta l’insussistenza e/o la mancata prova di qualunque danno economico e professionale nei confronti dei giornalisti del Corriere di Maremma non accreditati. «Nella denegata ipotesi in cui l’adita Corte ritenga i fatti contestati ai deferiti disciplinarmente rilevanti» la società ricorrente invoca, poi, «per gli stessi l’esimente dell’errore scusabile essendo la parola “facoltà” legittimamente interpretabile secondo il proprio senso letterale». In ogni caso, infine, l’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ritiene che le sanzioni irrogate siano «eccessivamente afflittive sia nella specie che nel quantum» e richiama, in tal ottica, alcuni precedenti della giurisprudenza federale. Queste, quindi, le conclusioni in reclamo: annullarsi la delibera impugnata e, per l’effetto, prosciogliersi sia il sig. Luciano Cafaro, sia l’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. o, in subordine, infliggere al prima la sanzione dell’ammonizione ed alla società una ridotta sanzione «di giustizia e di ragione». All’udienza innanzi a questa Corte sono intervenuti l’avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura federale, l’avv. Giotti ed il sig. Bruno Iovene (direttore generale del Grosseto), giusta delega del sig. Luciano Cafaro, per la società reclamante. L’avv. Dario Perugini riportandosi al deferimento ha eccepito il difetto di legittimazione del Grosseto ad impugnare anche la sanzione inflitta dal T.F.N. al sig. Luciano Cafaro, trattandosi di sanzione meramente patrimoniale (ammenda). Per questa parte, dunque, la decisione impugnata, sarebbe passata in giudicato. L’avv. Giotti ha replicato all’eccezione sollevata dalla Procura federale in punto legittimazione, deducendo la sua infondatezza, atteso che, a suo dire, ben può la società impugnare sanzioni, anche non interdittive, dei propri dirigenti. Nel merito, richiamato l’appello, ha sottolineato il riferimento al termine “facoltà” di cui al Regolamento dedotto in giudizio. In ogni caso, ha evidenziato come, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’interpretazione corretta da dare al Regolamento di cui trattasi fosse quella indicata dal T.F.N., occorrerebbe comunque tenere in debito conto, ai fini della commisurazione della sanzione, che il quadro normativo non era certo molto chiaro. Il sig. Iovino ha rilasciato spontanee dichiarazioni a difesa dell’operato dei ricorrenti. Chiuso il dibattimento, all’esito della camera di consiglio la Corte Federale di Appello ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti MOTIVI Il ricorso è infondato. La lettura della disciplina in materia operata dai ricorrenti non può essere condivisa. Questo, in sintesi, il quadro di riferimento normativo di rilievo ai fini del presente procedimento. Il Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva per la Stagione Sportiva 2014/2015 allegato alla circolare 27.8.2014, n. 14 della Lega Pro, prevede, all’art. 7 che «per accedere agli stadi» ai fini dell’esercizio dell’attività di cronaca sportiva «devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro, almeno 3 giorni prima della data in cui la partita è programmata, una richiesta scritta» (i giornalisti della carta stampata in possesso della tessera Coni – stampa «dovranno far pervenire la richiesta di accredito alla società organizzatrice dell’evento entro le ore 19.00 del giorno antecedente la gara»). Laddove, prosegue la norma, «l’operatore della comunicazione risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida per la singola partita alla quale la richiesta si riferisce», precisando, quindi, per quanto qui interessa, che «in occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente agli impianti e precisamente alla tribuna stampa ed alla sala stampa solo: a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal Coni». Il comma 4 prevede la «facoltà delle società sportive» di rilasciare «tessere per l’accesso allo stadio ai soggetti individuati ai capoversi precedenti (giornalisti, fotografi, operatori radiofonici, operatori televisivi, operatori cinematografici) «all’inizio di ogni stagione, previa verifica circa la sussistenza dei presupposti previsti nel presente articolo», pur, successivamente precisando che «in ogni caso l’acquisizione della “tessera stadio” della società sportiva non comporta, automaticamente, il diritto di accesso all’impianto sportivo in quanto il titolare della tessera è comunque obbligato a richiedere, nei termini previsti, l’accredito per la partita». Il comma 5, sempre del medesimo art. 7, prevede, invece, un obbligo per le società di «negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla-osta della Lega italiana calcio professionistico o quest’ultima lo abbia revocato», mentre il successivo comma 6 prevede la possibilità di «negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio nel caso in cui l’ingresso dei giornalisti e del personale tecnico sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione». Orbene, una interpretazione tanto letterale, quanto sistematica delle disposizioni sopra citate conduce a ritenere che, per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, i giornalisti della carta stampata in possesso della tessera Coni – stampa che ne facciano richiesta, secondo le modalità indicate dal Regolamento di cui trattasi, hanno diritto ad accedere nello stadio («potranno accedere gratuitamente agli impianti e precisamente alla tribuna stampa») in occasione delle singole partite. A fronte di siffatto diritto del giornalista sussiste un obbligo (comma 5) in capo alla società di negare l’accredito e, dunque, l’accesso nello stadio laddove «l’operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla-osta» della Lega Pro o questo sia stato revocato, mentre il Regolamento disciplina in termini di mera possibilità (comma 6) per la società di «negare l’autorizzazione» nel caso l’accesso sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione. Dal combinato disposto di queste previsioni normative se ne ricava che al giornalista della carta stampata che ne abbia fatto rituale richiesta nei termini e secondo le prescritte modalità debba essere rilasciato l’accredito per l’accesso nello stadio ai fini dell’esercizio del legittimo diritto di cronaca sportiva, potendo la società negare l’autorizzazione solo nella predetta ipotesi di cui al comma 6, ossia nel caso in cui l’accesso nello stadio sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione e dovendo, invece, negare l’autorizzazione di cui trattasi laddove l’interessato non sia in possesso del nulla – osta della Lega Pro o lo stesso sia stato revocato. Così ricostruito il contesto normativo che presiede la regolamentazione della materia è pacifico, in fatto e, comunque, non risulta in alcun modo contestato, che la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha ripetutamente negato l’accredito ai giornalisti sigg.ri Mallarini e Pellegrino del Corriere della Maremma, in possesso dei prescritti requisiti prima indicati. Dalla lettura degli atti e documenti acquisiti al procedimento emerge, poi, come questo diniego di autorizzazione sia sostanzialmente riconducibile ad un atteggiamento, da parte dei due predetti giornalisti, eccessivamente critico nei confronti della società Grosseto e del suo presidente e non già, invece, alla ricorrenza delle condizioni di cui al comma 5 o 6. In particolare, la società reclamante non ha mai dedotto (né, tantomeno, comunque, dimostrato) che la ragione della esclusione di cui trattasi fosse da ricondurre al ritenuto pregiudizio di cui al comma 6. Neppure, la società reclamante, ha giustificato il diniego in questione con ragioni di “incompatibilità con il numero di posti a disposizione”. Peraltro, in tal caso, avrebbe potuto limitare il numero complessivo degli accrediti richiesti dalla testata giornalistica di cui trattasi, adducendo la sussistenza della predetta “incompatibilità”, ma senza, però, arrogarsi (come di fatto è, invece, avvenuto) il diritto di stabilire a quali giornalisti concedere l’accredito ed a quali, invece, negarlo, sostanzialmente perché “sgraditi”, come si ricava dalla stessa lettura delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Luciano Cafaro in sede di audizione. Su questa ricostruzione giuridica non influisce in alcun modo la previsione di cui al comma 4, che regola altra e diversa fattispecie, prevedendo la “facoltà” delle società sportive di rilasciare agli operatori di cronaca sportiva di cui trattasi una “tessera” per l’accesso allo stadio “all’inizio di ogni Stagione Sportiva”. Diversi, dunque, i piani sui quali operano la disposizione di cui al comma 4, da un lato, e quella di cui ai commi 5 e 6, dall’altro. Del pari privo di pregio, infine, appare l’assunto difensivo in punto ricorrenza della fattispecie dell’errore scusabile. L’errore sul precetto, infatti, non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Il sig. Luciano Cafaro, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, della tipizzazione della condotta come violazione regolamentare. Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’agitata ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, premesso che, ordinariamente, l’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l’errore nell’interpretazione della disposizione e l’affidamento invocati dai deferiti non derivano da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso, e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l’affermazione di responsabilità. Alla responsabilità così accertata del sig. Luciano Cafaro per i fatti contestati segue quella diretta ex art. 4 C.G.S. dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l.. Congrue le sanzioni come individuate, per entrambi i deferiti, dal T.F.N., tanto sotto il profilo del tipo, quanto in relazione alla misura. Il rigetto nel merito del ricorso proposto dalla U.S. Grosseto F.C. S.r.l. consente di ritenere assorbita la questione della inammissibilità dello stesso sollevata dalla Procura Federale nel corso del dibattimento, esimendo questa Corte da esaminare specificamente il profilo del difetto di legittimazione in capo alla U.S. Grosseto ad impugnare anche la sanzione inflitta al proprio dirigente. Eccezione, peraltro, che, prima facie, sembrerebbe destituita di fondamento, ben potendo sussistere in capo alla società sportiva un interesse specifico ad impugnare le sanzioni poste a carico dei propri dirigenti. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. CAFARO LUCIANO, – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ULTIMO CAPOVERSO DELLA CIRCOLARE N. 27 DEL 27.8.2014 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell’8.4.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 14.5.2015)."