F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C.D. COLORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.11.2019 INFLITTA AL SIG. SPINELLI MASSIMO SEGUITO GARA SAN GIUSEPPE/COLORNO DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza – Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C.D. COLORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.11.2019 INFLITTA AL SIG. SPINELLI MASSIMO SEGUITO GARA SAN GIUSEPPE/COLORNO DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza – Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014) La A.C.D. Colorno ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla stessa medesima società avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Massimo Spinelli, dirigente accompagnatore della società, per un periodo di 5 anni per i fatti avvenuti in occasione della gara San Giuseppe/Colorno del 23.11.2014, valida per il campionato giovanissimi interprovinciale di Piacenza, assunta dal Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Piacenza, pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014. Evidenziando come la decisione del Giudice Sportivo tragga fondamento «dal referto arbitrale trasmesso al termine della gara in cui si sono svolti i fatti contestati al sig. Spinelli», e come tali fatti siano stati poi sostanzialmente ridimensionati dallo stesso direttore di gara in sede di audizione dinanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale, la società reclamante chiede «di voler tenere conto della mutata gravità del comportamento del sig. Spinelli con conseguente riduzione della sanzione comminata». Alla seduta del 12.2.2015 è comparso il sig. Roberto De Leonardis insistendo sull’accoglimento del ricorso. Considerato che la società reclamante si è già avvalsa dei due gradi di giudizio federale previsti dall’ordinamento sportivo, visti gli artt. 29 bis, comma 2, C.G.S., 36 bis C.G.S. e 30, comma 3, dello Statuto federale, non può che essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Colorno Calcio di Colorno (Parma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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