F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’ERRICO LUCA SEGUITO GARA DERTHONA FBC 1908/SPORTING BELLINZAGO DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’ERRICO LUCA SEGUITO GARA DERTHONA FBC 1908/SPORTING BELLINZAGO DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)
La F.C.D. Sporting Bellinzona ha proposto reclamo avverso la decisione adotta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015, con la quale è stata inflitta la squalifica per 5 giornate di gara effettive al calciatore D’Errico 2 Luca, in relazione alla gara Derthona FBC 1908/Sporting Bellinzago del 28.1.2015. Questi di seguito, in sintesi, descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento. In data 28.1.2015 si disputava la gara Derthona FBC 1908/Sporting Bellinzago, valevole per il Campionato di Serie D, Girone A, Stagione Sportiva 2014/2015, conclusasi con il risultato di 1 – 1. Nel rapporto ufficiale il direttore di gara riferisce di aver espulso, al 24° del secondo tempo, il sig. D’Errico Luca, calciatore della società Sporting Bellinzona, per doppia ammonizione (la seconda per fallo di gioco). All’atto della notifica del provvedimento, si legge nel referto, «il sig. D’Errico Luca si è avvicinato con intento minaccioso cercando il contatto. L’intervento del capitano e dei compagni di squadra, che con molta difficoltà lo hanno allontanato, è stato provvidenziale per evitare il contatto con il sottoscritto. Mentre si allontanava, continuava a protestare verso il mio operato con frasi ingiuriose e minacciose quali “sei vergognoso, sei ridicolo, fai ridere, chi c… ti ha mandato”. Il gioco è ripreso dopo circa due minuti dall’evento». Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha, quindi, sanzionato il predetto calciatore con la squalifica per cinque giornate effettive di gara con la seguente motivazione: «Espulso per somma di ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava con atteggiamento minaccioso al Direttore di gara tentando il contatto fisico con il medesimo senza tuttavia riuscirvi per il pronto intervento del capitano e di alcuni compagni di squadra che, con grande difficoltà, riuscivano ad allontanarlo. Nell’abbandonare il terreno di gioco, protestava nei confronti del Direttore di gara con espressioni offensive e minacciose». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la F.C.D. Sporting Bellinzona. Lamenta, la società reclamante, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al proprio calciatore. A dire della reclamante, «il fallo di giuoco giustamente sanzionato con la seconda ammonizione, che ha provocato l’espulsione […] è avvenuto di fronte e a pochi metri dalla panchina avversaria: questa cosa ha generato subito una forte e decisa reazione dei giocatori del Derthona sia in campo che in panchina». Si evidenzia, ancora, nel ricorso, che il calciatore «è stato subito aggredito dai giocatori avversari in modo molto violento che gli hanno messo le mani addosso senza tanti complimenti» e, pertanto, «il suo unico intento, oltre a difendersi dagli avversari, era di chiedere spiegazioni di questa aggressione ingiustificata al direttore di gara». Insomma, secondo la prospettazione di parte reclamante non è mai stata intenzione del calciatore «avvicinarsi con intento minaccioso o di aggredire il direttore di gara», mentre «le frasi rivolte al direttore di gara, come scritte dallo stesso, se così pronunciate», sarebbero «si di carattere offensivo e di queste chiediamo scusa alla persona prima e al direttore di gara poi, ma non assolutamente di carattere minaccioso». Il reclamo merita parziale accoglimento. Il comportamento del calciatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza (come, del resto, correttamente riconosciuto dalla stessa società ricorrente) è senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, la condotta nell’occasione tenuta dal calciatore D’Errico deve essere qualificata quale ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Ritiene questo Collegio che ne debba, invece, essere ridimensionata la sua portata minacciosa, specie con riferimento alle espressioni pronunciate. Occorre, poi, tenere anche presente il contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché il momento di concitazione agonistica che ha fatto da sfondo all’episodio conseguente al fallo di gioco, punito con la seconda ammonizione e conseguente espulsione del calciatore. Complessivamente, dunque, rivalutata la condotta alla luce delle suddette considerazioni ritiene questo Collegio che la sanzione della squalifica inflitta al sig. D’Errico Luca possa essere ridotta da 5 a 4 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. Sporting Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D’Errico Luca a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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