F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. LATIAS AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE FINO A TUTTO 8.3.2015 AL SIG. LEGARI ANTONIO, INFLITTE SEGUITO GARA LATIAS/POLIMNIA DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 48 del 8.1.2015 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.D. LATIAS AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE FINO A TUTTO 8.3.2015 AL SIG. LEGARI ANTONIO, INFLITTE SEGUITO GARA LATIAS/POLIMNIA DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 48 del 8.1.2015 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015)
L'A.S.D. Latias, militante nel Campionato di 1° Categoria del Comitato Regionale Puglia L,N.D., ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale (Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015) ha dichiarato inammissibile un reclamo da essa società proposto avverso una decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 48 dell'8.1.2015) che aveva inflitto sanzioni alla società ed ad un suo dirigente per violazioni commesse in occasione della gara Latias/Polimnia Calcio del 4.1.2015. Censura la direzione arbitrale e chiede l'annullamento o la riduzione delle sanzioni. L'appello non è ammissibile. Com'è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui a questa Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Latias di Latiano (Brindisi). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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