F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCAPINI MATTEO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/INVERUNO DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCAPINI MATTEO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/INVERUNO DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Matteo Scapini a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara del 25.1.2015 valevole per il Campionato di Serie D tra la Virtusvecomp Verona e la Veruno. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto giocatore, in azione di gioco, ha colpito un avversario con una gomitata al volto. Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell’applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di 2 giornate, né erronea, né tantomeno eccessiva nella quantificazione, non potendosi giustificare in alcun modo la condotta dello Scapini, anche qualora si fosse trattato di una reazione al contegno antisportivo di un giocatore avversario La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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