F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FEDELE DE MARIA NELSON FEDERICO SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015) 6. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015) 7. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. RANA MICHELE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FEDELE DE MARIA NELSON FEDERICO SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015) 6. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015) 7. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. RANA MICHELE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, a seguito dei fatti che si sono verificati nel corso della stessa gara del 31.1.2015 tra Futsal Barletta e Futsal Bisceglie 1990, ha inflitto alla prima le seguenti sanzioni: - squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Fedele De Maria Nelson Federico per aver colpito con un pugno un avversario; - sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2015 al dirigente della squadra Michele Rana perché, nonostante la sanzione dell’inibizione in corso da scontare fino al 28 febbraio 2015, accedeva indebitamente al terreno di gioco prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa ingiuriava reiteratamente gli arbitri dagli spalti; - ammenda di € 500,00 a carico di Futsal Barletta, in ragione e conseguenza ulteriore del suddetto comportamento antisportivo posto in essere del dirigente Michele Rana. La sanzione al calciatore veniva comminata a causa del suo comportamento violento e decisamente antisportivo, ritenuto grave da questa Corte con orientamento consolidato, ed essendo privi di pregio gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione. Ancor più grave il comportamento del dirigente sportivo Michele Rana, il quale, oltre a non aver ottemperato ad una sanzione in corso, con contegno recidivo, ha posto in essere comportamenti di estrema gravità per come sono stati rivolti al direttore di gara. Tuttavia, per quel che concerne la quantificazione dell’ammenda, trattandosi di una società di piccole dimensioni, la Corte ritiene equo ridurla ad € 300,00. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro: - respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Barletta di Barletta confermando la squalifica di 3 giornate a carico del giocatore Fedele De Maria Nelson Federico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. - riduce la sanzione dell’ammenda a € 300,00 inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - respinge il ricorso confermando l’inibizione a svolgere attività sportiva al Sig.Michele Rana fino al 31 marzo 2015. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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