F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/SAMBENEDETTESE DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/SAMBENEDETTESE DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015) La società S.S.D. Sambenedettese ha impugnato il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, adottato “per avere i propri sostenitori in campo avverso: - introdotto ed utilizzato, per la intera durata della gara, materiale pirotecnico (numerosi fumogeni); - lanciato liquidi e sputi all’indirizzo di un A.A., attingendolo alla schiena e sulla nuca; - intonato cori offensivi all’indirizzo degli Organi Federali. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica e reiterata di cui ai Com. Uff. nn. 38, 44, 51, 56 e la diffida di cui al Com. Uff. n. 64.” La decisione del Giudice Sportivo impugnata ha disposto altresì, in relazione alla stessa gara, e a carico della Società Sambenedettese, la sanzione di 1 gara a porte chiuse. Peraltro, la società reclamante ha espressamente dichiarato che non intende contestare tale parte della decisione del giudice sportivo, oltretutto già eseguita. La società censura, invece, l’eccessiva misura della sanzione pecuniaria di euro tremila, ritenendola sproporzionata in relazione all’effettivo accertamento dei fatti illeciti addebitatile. Al riguardo, fa presente che la circostanza di aver disputato una partita a porte chiuse ha già determinato un rilevante danno economico e che tutti gli illeciti contestati non tengono conto del comportamento complessivamente tenuto dalla Sambenedettese e dai suoi sostenitori. La Corte ritiene che, in questa parte il ricorso meriti favorevole apprezzamento e che la sanzione possa essere adeguatamente rideterminata nella congrua misura di € 2.000,00. Nella definizione della entità della sanzione pecuniaria, infatti, occorre considerare senz’altro, la recidiva specifica e reiterata correttamente evidenziata dal provvedimento impugnato. Ma va parimenti valutato che, per questi profili, assume carattere notevolmente afflittivo (ma perfettamente adeguato alle ripetute violazioni ascrivibili alla società) pure la sanzione di una gara ufficiale a porte chiuse. Pertanto, anche prescindendo dalla possibile attenuazione di responsabilità, derivante da asseriti comportamenti provocatori dei tifosi della squadra ospitante (non emergenti, tuttavia, dagli atti), sussistono tutti presupposti oggettivi per determinare una riduzione della sanzione pecuniaria. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese ARL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. 2 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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