F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015 INFLITTA AL SIG. PINZIN SERGIO ARMANDO SEGUITO GARA PORDENONE/FERALPISALÒ DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015 INFLITTA AL SIG. PINZIN SERGIO ARMANDO SEGUITO GARA PORDENONE/FERALPISALÒ DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)
La società Pordenone Calcio S.r.l., di Pordenone, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al proprio direttore sportivo, sig. Sergio Armando Pinzin dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2015 per “reiterato comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro al termine del primo di gara e nei confronti della terna arbitrale al termine dell’incontro; in quest’ultima occasione strattonava per un braccio il direttore di gara (espulso)”, il tutto in occasione della partita indicata in epigrafe. Sostiene la reclamante nel proprio libello difensivo che la descrizione dei fatti, oltre a non corrispondere al vero, sarebbe connotata da intrinseca contraddittorietà ed erronea ricostruzione, per di più viziata da “assenza di imparzialità e di terzietà” nel referto arbitrale, essendovi riportati fatti e circostanze direttamente coinvolgenti il direttore di gara. Trattandosi, al più, di una “vivace discussione verbale”, avvenuta in un contesto emozionale di significativa intensità, si contesta l’eccessiva afflittività della sanzione, richiamando – a sostegno della propria specifica doglianza - più favorevole giurisprudenza di questa Corte, prevalentemente della 1^ sezione. Sulla base di tali deduzioni, si conclude perché la sanzione venga annullata o ridotta al minimo. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Arianna Calabria che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l’accoglimento della richiesta assolutoria o della subordinata. La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame sia meritevole di parziale accoglimento. Nel referto arbitrale si legge che “al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, venivo avvicinato da persona non iscritta in distinta, che iniziava a protestare seguendomi fino allo spogliatoio, continuando con fare minaccioso e intimidatorio nonostante gli inviti ad abbandonare la zona degli spogliatoi. Tale persona veniva riconosciuta dai dirigenti della squadra di casa come il direttore sportivo della società Pordenone. Al termine della gara, rientrando negli spogliatoi la scena si ripeteva con il direttore sportivo del Pordenone, che iniziava a protestare, strattonandomi prima per il braccio destro e poi alzando molto la voce con fare minaccioso: siete scarsi, non capite un c…. scrivete pure tanto la multa la paga la società; il tutto veniva osservato anche dagli addetti della Procura Federale”. La presenza indebita del direttore sportivo negli spogliatoi era rilevata anche dal Commissario di campo, che riferiva anche di una “animata discussione”, avvenuta, però, appena prima del suo ingresso in quei locali, nonché dal collaboratore della Procura Federale che, nel suo referto, testualmente riferisce “A fine gara nel corridoio degli spogliatoi, il sig. Pinzin Sergio, direttore sportivo della soc. Pordenone, si rivolgeva alla terna arbitrale in maniera irriguardosa e minacciosa dicendo . Inoltre il sig. Pinzin, dopo aver dato una spinta all’arbitro gli urlava < scrivi pure, tanto la multa la paga la società>. V’è da aggiungere che il Pinzin non aveva alcun titolo a trovarsi nel corridoio degli spogliatoi in quanto 4 non presente nella distinta di gara. Già durante l’intervallo, nonostante fosse stato invitato ad allontanarsi dalla zona degli spogliatoi, il Pinzin aveva continuato a sostarvi”. Quanto precede consente, ad avviso di questa Corte, di ricostruire con assoluta fedeltà quanto realmente accaduto e, altresì, permette di respingere, per intima infondatezza, le censure avanzate dalla difesa circa una contraddittorietà ed erroneità di ricostruzione. Per vero, non si può condividere la tesi secondo la quale il direttore sportivo abbia, puramente e semplicemente, contestato la direzione della gara e le scelte arbitrali con una vivace discussione, priva di accenti violenti. Da respingersi poi è l’affermazione difensiva che il direttore sportivo non avrebbe né spinto né strattonato il direttore di gara perché, al di là delle fede privilegiata che assiste (come ne è conscia la difesa) la refertazione degli ufficiali di gara, vi sono testimonianze univoche e convergenti dei rappresentanti federali che confermano pienamente quanto riportato dall’arbitro. In conclusione e in punto di fatto, deve affermarsi che risulta pienamente provato il complessivo addebito elevato al direttore sportivo circa la sua indebita e prolungata presenza nei locali dell’impianto e la reiterazione delle violente offese, verbali e fisiche, portate all’arbitro e, solo verbali, alla terna arbitrale. Né può condividersi, sempre in punto di fatto, l’asserita contraddittorietà evidenziata tra “spinta “ e strattonamento” poiché, al di là di mere differenziazioni lessicali possibili in una ricostruzione testimoniale che sconta l’apprezzamento di colui che riferisce, va detto che “nel più c’è il meno”, essendo lo strattonamento una combinata azione di attrazione a sé seguita immediatamente dall’ allontanamento, dal soggetto agente, della parte del corpo oggetto di violenza. Quanto poi all’affermazione, anche questa non meritevole di condivisione, della mancanza di terzietà dell’arbitro oggetto passivo di condotte illecite, appare sufficiente ricordare che il referto può analogicamente essere accostato al processo verbale che è, come certamente noto, una dichiarazione di scienza, attraverso il quale il redattore manifesta la conoscenza o il compimento di atti o fatti giuridici da lui direttamente compiuti o dei quali ha avuto diretta cognizione. Attesa la sua efficacia probatoria, sarebbe proponibile una querela di falso, ma non sembra che questa ipotesi abbia avuto una sua concreta valutazione da parte attrice. Sul piano più strettamente afferente la valutazione giuridica della condotta tenuta dal sig. Pinzin deve affermarsi il convincimento di questa Corte che quanto accaduto merita sicura riprovazione, sia per l’intensità e offensività delle espressioni formulate che per la reiterazione di un’azione che, soprattutto un dirigente, non avrebbe dovuto porre in essere - addirittura aggravandola attraverso la sua inspiegabile riproposizione a fine gara – ove avesse posto mente alla doverosa lealtà, compostezza e probità cui è tenuto, se non altro, dalla normativa federale. Il sig. Pinzin, diversamente da quanto assunto in reclamo, non si è limitato a censurare – senza alcuna intenzione malevola – la direzione arbitrale, ma è trasceso in una scomposta e, si ripete, offensiva, reazione che appare pienamente assoggettabile a sanzione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) (che non consiste, come creduto dallo stesso, in una semplice “multa”). Quanto alla durata dell’inibizione questa Corte, però, avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal Pinzin, all’effettiva lesività delle espressioni usate e dell’entità del contatto fisico, ritiene congruo ridurre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.4.2015. Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto avverso la sanzione comminata dal giudice di prime cure, dev’essere parzialmente accolto e la sanzione, per l’effetto, va ridotta infliggendo al sig. Pinzin l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Pordenone calcio S.r.l., di Pordenone, nell’ambito federale a tutto il 30.4.2015. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pordenone Calcio di Pordenone riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Pinzin Sergio Armando a tutto il 30.4.2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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