F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015) Con comunicazione del 30.01.2014, la società Foggia Calcio ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 27.01.2015 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Potenza Alessandro la squalifica di 3 giornate effettive di gara in relazione alla gara Melfi/Foggia del 24.01.2015, “per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; espulso, rivolgeva all’arbitro una espressione offensiva”. La Segreteria della Corte Sportiva d’Appello, in data 2.2.2015, ha quindi trasmesso alla reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 9.2.2015, la società reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica. Sostiene la reclamante che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe esageratamente penalizzante e afflittiva. L’espressione che il Potenza ha rivolto all’arbitro non aveva un profilo realmente offensivo e/o denigratorio della figura arbitrale, ma sarebbe da considerare entro l’ambito della mera irriguardosità. La Corte ritiene che il reclamo sia infondato. E’ indubbio che, nel caso di specie, l’espressione proferita dal Potenza “sei un pezzo di m…..” nei confronti dell’arbitro dopo la 6 notifica dell’espulsione, abbia natura certamente offensiva; risulta infatti dal rapporto dell’arbitro, al quale è riconosciuto valore di prova privilegiata dalle norme della giustizia sportiva, che il calciatore, proprio nei momenti immediatamente successivi la notifica nei suoi confronti del provvedimento di espulsione, si sia rivolto in maniera diretta nei confronti del direttore di gara con l’espressione in questione, andando così volontariamente a colpire l’onore ed il prestigio della sfera personale del medesimo manifestando la riconoscibile volontà di offendere il destinatario. Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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