F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CEFALÙ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBUONO 1975/CEFALÙ CALCIO DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 119 del 10.10.2014; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 149 CSA 06 del 28.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. CEFALÙ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBUONO 1975/CEFALÙ CALCIO DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 119 del 10.10.2014; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 149 CSA 06 del 28.10.2014)
Dopo due gradi di giudizio, definiti con rigetto del ricorso del Cefalu’ avente ad oggetto la asserita posizione irregolare di un calciatore (delibera Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.119 del 10.10.2014; delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 149 del 28.10.2014), è stato presentato un preannuncio di reclamo il 31.10.2014, non seguito da reclamo. Cio’ premesso non resta che dichiarare inammissibile il gravame trattandosi comunque di un terzo grado di giudizio (art.31 e segg .C.G.S) con addebito della relativa tassa. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A. S.D. Cefalù Calcio di Cefalù (Palermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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