F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C.D. REAL ADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE/F.C.D. REAL ADELFIA DEL 26.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 45 del 24.12.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO F.C.D. REAL ADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE/F.C.D. REAL ADELFIA DEL 26.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 24.12.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015).
Il F.C.D. Real Adelfia ricorre contro la delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015, che, con riformando una precedente decisione adottata dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 45 del 24.12.2014), aveva accolto un reclamo avanzato dalla A.S.D. Rinascita Rutiglianese diretto a contestare la regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Rinascita Rutiglianese/Real Adelfia del 26.11.2014 e ripristinando il risultato conseguito sul campo. Assume che il provvedimento gravato sarebbe viziato dall’essere stata, la relativa procedura, introdotta da un reclamo tardivo e ne chiede l’annullamento. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi celebrati davanti al Giudice 2 Sportivo e alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, per cui a questa Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C.D. Real Adelfia di Adelfia (Bari) . Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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