F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARROCCIO FILADELFIO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/ATLETICO MONTICHIARI DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 18.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARROCCIO FILADELFIO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/ATLETICO MONTICHIARI DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 18.2.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Filadelfio Carroccio a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara del 15 febbraio 2015 valevole per il Campionato di Serie D –Girone B tra F.C. Atletico Montechiari e Virtusvecomp Verona. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto giocatore, in azione di gioco, ha colpito un avversario con una manata al ventre. Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell’applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di tre giornate, né erronea, né tantomeno eccessiva nella quantificazione, non potendosi giustificare in alcun modo la condotta del Carroccio, anche qualora si fosse trattato di una “frapposizione” tra il portiere della propria squadra e un giocatore della squadra avversaria. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Atletico Montichiari di Montichiari (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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