COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 143 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 128. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA – GARA CERTOSA DI PADULA / SPORTING SALA CONSILINA DEL 9.11.2014- 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 143 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 128. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA - GARA CERTOSA DI PADULA / SPORTING SALA CONSILINA DEL 9.11.2014- 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la propria precedente decisione n. 30 pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 69 del 15.01.2015, alla pag.1353, con la quale era stata sospesa ogni decisione nel merito, nonché era stata disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C. per i suoi eventuali accertamenti, osserva: con relazione formalizzata e trasmessa con nota prot. 8497/29PFOF 14-15 CLP/EP, la Procura Federale ha depositato le proprie conclusioni in merito alle indagini, eseguite su richiesta di questa Corte Sportiva, al fine di accertare il reale svolgimento dei fatti, verificatisi in occasione della gara indicata in epigrafe. La Procura Federale ha rilevato che: a) il direttore di gara ha fornito, in tre diverse occasioni (rapporto e supplemento di gara; audizione innanzi a questo Collegio; audizione condotta dalla Procura), versioni significativamente discordanti sui fatti verificatisi e sulla loro dinamica; b) l’esame della probante documentazione, prodotta dal presidente della società Sporting Sala Consilina, consente di escludere, in modo assoluto, che l’arbitro abbia subito aggressioni durante la gara, al contrario di quanto da lui riportato nei suoi atti ufficiali; c) i Carabinieri, presenti sul campo al momento dei fatti descritti dall’arbitro, hanno escluso, mediante formale dichiarazione, che alla loro presenza si siano verificate aggressioni ai danni dell’arbitro; d) anche la società controparte ha escluso che alcuno abbia colpito l’arbitro. Su tali premesse, la Procura ha concluso, esprimendo il convincimento “… oltre ogni ragionevole dubbio, che in occasione della gara Certosa di Padula/Sporting Sala Consilina, non sia intervenuta alcuna aggressione fisica al direttore di gara, che ha abbandonato il terreno di giuoco senza peraltro neppure fischiare la fine dell’incontro”. In tal senso formulando le proprie conclusioni, la Procura Federale ha, con tutta evidenza, confermato i pesanti e gravi dubbi sull’attendibilità del resoconto arbitrale: quei dubbi che avevano indotto questa Corte Sportiva a richiedere l’ausilio, per l’appunto, della Procura Federale. Pertanto, considerato che, dagli atti, non si evince che l’arbitro abbia subito alcuna aggressione, la decisione impugnata va senz’altro riformata. Nello specifico, va innanzitutto ridotta l’ammenda da euro 500,00 ad euro 150,00, per fatti verificatisi. Va poi ridotta a quattro giornate di gara (peraltro, già scontate) la squalifica a carico dei calciatori Tommasiello Michele, Garofalo Alessandro e Iuliano Giuseppe, i quali hanno comunque protestato e tenuto, anche per quel che si rileva dalla documentazione esibita, un comportamento irriguardoso e antisportivo. Viceversa viene confermata la perdita della gara per 0-3 a carico della reclamante, i cui tesserati hanno comunque tenuto un comportamento, che, pur non essendo violento, ha effettivamente contribuito a determinare un clima di confusione e di tensione, che ha condotto l’arbitro (pur nella constatazione necessitata delle sue precise, gravi responsabilità, anche di ordine etico-sportivo, per quel che concerne le refertazioni e dichiarazioni, tutt’altro che corrispondenti al vero) a non riuscire più a tenere sotto controllo tecnico-disciplinare la gara. Delibera di confermare nel resto. Vanno infine ritrasmessi gli atti alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento dell’arbitro, obiettivamente grave, per i motivi innanzi esposti. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per gli effetti, dispone: a) di ridurre ad euro 150,00 l’ammenda a carico della società reclamante; b) di ridurre a quattro giornate di gara (già scontate) la squalifica a carico dei calciatori Tommasiello Michele, Garofalo Alessandro e Iuliano Giuseppe; c) di confermare nel resto; d) la trasmissione della presente delibera alla Procura Federale della F.I.G.C., come anche da essa richiesto, in ordine ad eventuali profili disciplinari a carico del direttore di gara, in relazione a quanto specificato nella parte motiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it