COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 143 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 130. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NAPOLI NORD – GARA CARDITO CALCIO / NAPOLI NORD DELL’1.02.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 143 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 130. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NAPOLI NORD – GARA CARDITO CALCIO / NAPOLI NORD DELL’1.02.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 15.06.2015, nella persona del suo vice-rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dagli atti risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore Lemma Mirko è stato inviato al Comitato Regionale Campania – Ufficio Tesseramenti – il 7.11.2014, dove è pervenuto il 10.11.2014. Con nota prot. 508 del 6.12.2014, spedita, a mezzo raccomandata postale, il 12.12.2014, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rilevato che la lista di tesseramento del nominato calciatore (minorenne) non riportava le firme di entrambi i genitori, ne intimava, alla società Napoli Nord, la regolarizzazione entro cinque giorni dalla ricezione. Tale raccomandata veniva restituita all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 3.02.2015, non avendo avuto buon fine la consegna al destinatario, per compiuta giacenza. La reclamante, sia nel ricorso che in sede di audizione, presso questo Collegio, si è giustificata, affermando che l’Ufficio Postale locale non avrebbe consegnato il plico. Ad avviso del Collegio, l’argomentazione della reclamante non è idonea a consentire la riforma della decisione di prime cure. Non v’è dubbio, infatti, che, allorquando l’Ufficio Postale locale procede alla restituzione di un plico per compiuta giacenza, deve presumersi l’espletamento, da parte dello stesso, di tutti gli adempimenti finalizzati alla consegna del plico stesso e che il destinatario non lo abbia ritirato, pur avendone l’onere. Né la reclamante ha fornito elementi probatori, che dimostrino negligenza da parte dell’Ufficio Postale. Quanto precede, in relazione alla posizione del sig. Lemma Mirko, è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Napoli Nord; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it