COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 143 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 132. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FUTSAL FUORIGROTTA – GARA FUTSAL FUORIGROTTA / BOCA FUTSAL DEL 17.03.2015 – COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 143 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 132. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FUTSAL FUORIGROTTA – GARA FUTSAL FUORIGROTTA / BOCA FUTSAL DEL 17.03.2015 – COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE – SERIE D La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte riunioni, l’8 ed il 22.06.2015, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 15.06.2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dall’istruttoria espletata, risulta che è stata depositata documentazione fotografica, relativa al calcettista Loasses Guglielmo, ritratto unitamente ad altri calcettisti. Invitato presso questo Collegio per chiarimenti, il direttore di gara ha riconosciuto, nella foto mostratagli, il calcettista Loasses Guglielmo, apponendo la propria firma sul soggetto in questione; successivamente, la società reclamante, nella persona del suo delegato e dell’assistente legale, annullando quanto specificato nel reclamo, ha confermato che il calcettista riconosciuto dal direttore di gara, in sede di audizione, sia effettivamente Loasses Gugliemo. Accertata, dunque, l’effettiva identità del calcettista della società reclamante, quanto alla commisurazione della sanzione, si ritiene che essa, come inflitta dal Giudice di primo Grado, sia congrua ed equa, tenuto conto della continuazione della condotta scorretta, che si è perpetrata in più attività, di cui l’ultima (una pallonata al viso il direttore di gara) posta in essere a distanza di tempo dalla prima, con consapevole volontà di infierire sulla persona dell’arbitro. A nulla vale la considerazione che il direttore di gara non abbia riportato lesioni, neanche lievi, a seguito della condotta violenta del calcettista Loasses Guglielmo: invero, questa valutazione non può essere valutata quale circostanza attenuante dell’infrazione disciplinare, anche in ragione del disvalore in essa presente. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Futsal Fuorigrotta; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it