COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 25.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. ALFANO CAINERO JOAO MATHEUS, , sig. COLAROCCO TEODORO, dirigente A.S.D. Eagles Sassuolo e A.S.D. EAGLES SASSUOLO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 25.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. ALFANO CAINERO JOAO MATHEUS, , sig. COLAROCCO TEODORO, dirigente A.S.D. Eagles Sassuolo e A.S.D. EAGLES SASSUOLO - Campionato Calcio a Cinque Con nota 28.5.2015 n. 11161-588, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ALFANO CANEIRO JOAO MATHEUS, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. Eagles Sassuolo in data 2.11.2014, la gara di C 5 Juniores Eagles Sassuolo – Virtus Cibeno, senza averne titolo, in quanto non tesserato per l’A.S.D. Eagles Sassuolo; - il sig. COLAROCCO TEODORO, dirigente dell’A.S.D. Eagles Sassuolo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione della gara di Calcio a 5 Juniores Eagles Sassuolo – Virtus Cibeno del 2.11.2014, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro della Società A.S.D. Eagles Sassuolo, nella quale risulta inserito, nonostante privo di tesseramento il calc. Alfano Carnerio Joao Matheus, nato il 26.6.1996; - la società A.S.D. EAGLES SASSUOLO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., nonché per aver beneficiato della partecipazione in una gara di campionato di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. ALFANO CAINERO JOAO MATHEUS, 30 giorni di inibizione per il sig. COLAROCCO TEODORO, l'ammenda di € 200 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Juniores del Calcio a cinque per l'A.S.D. EAGLES SASSUOLO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornate di squalifica al calc. ALFANO CAINERO JOAO MATHEUS, la inibizione per 30 giorni al sig. COLAROCCO TEODORO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Juniores del Calcio a cinque, all'A.S.D. EAGLES SASSUOLO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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