COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 291 /LND del 26/6/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DAMIANO BARENCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2, VIGENTE STATUTO FEDERALE E ART. 15 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. DARL TOTTI S.S. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO NONCHE’ DEI CALCIATORI ALESSIO SBROLLI, FABRIZIO CELLAROSI E MARCO POGGI PER RISPONDERE DELL’ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 291 /LND del 26/6/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DAMIANO BARENCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2, VIGENTE STATUTO FEDERALE E ART. 15 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. DARL TOTTI S.S. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO NONCHE’ DEI CALCIATORI ALESSIO SBROLLI, FABRIZIO CELLAROSI E MARCO POGGI PER RISPONDERE DELL’ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI. La Procura Federale, a seguito delle conclusioni di indagini in data 10/11/2014, avente per oggetto “l’aggressione subita dal calciatore Barenco Damiano”, tesserato per la Società SSD Totti ARL, al termine della gara Città di Fiumicino – Totti Soccer School del 23/2/2014 (Campionato Allievi Regionali), fuori dall’impianto sportivo, presumibilmente da parte di tre calciatori tesserati per la Società Città di Fiumicino e per presunta violazione della clausola compromissoria da parte del calciatore Barenco Damiano Massimo.ha deferito lo stesso e la società di appartenenza all’epoca dei fatti nonché i tre calciatori della società Sporting Città di Fiumicino ritenuti autori dei fatti ed elencati nell’epigrafe. Dalle prove documentali acquisite la Procura ha accertato gli autori dell’aggressione nei confronti del contestualmente ha preso atto che in data 24/2/2014 il suddetto calciatore Barenco ha sporto, presso la Questura di Roma – Commissariato di Fiumicino, unitamente alla madre Laura Civica denuncia-querela nei confronti dei tre tesserati della Società Città di Fiumicino ( Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio Cellarosi). Evidenzia la Procura che tale comportamento è violativo della normativa federale posto in essere dal soggetto in questione, per aver eluso il c.d. “vincolo di giustizia”, presentando una denuncia querela nei confronti di tesserati della Società Città di Fiumicino, senza richiedere preventivamente autorizzazione federale, così come stabilito dall’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale e art. 15 comma 1 del C.G.S.. Ritiene l’Organo Inquirente che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva della Società S.S. Darl Totti S.S. che viene pertanto deferita a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente al calciatore Damiano Barenco. La Procura Federale ha altresì accertato la responsabilità dei calciatori, accusati dal Barenco nella querela, dei fatti a loro addebitati e li ha deferiti per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del CGS. Nel procedimento hanno fatto pervenire memoria difensiva i tre calciatori dello Sporting Città di Fiumicino nonché la stessa società protestando sostanzialmente l’assoluta estraneità ai fatti addebitati e l’assoluta contraddittorietà delle risultanze istruttorie. Nella riunione fissata per la discussione del procedimento la Procura Federale ha preliminarmente chiesto lo stralcio della posizione della società ASD Totti s.r.l. che ha proposto l’applicazione di una sanzione concordata, condivisa dalla Procura Federale. Ha poi richiesto l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi 6 a carico del calciatore Damiano Barenco e la sanzione della squalifica per mesi 3 a carico dei calciatori Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio CellarosI e l’ammenda di € 600,00 a carico della società Sporting Città di Fiumicino. Preliminarmente il Tribunale ha provveduto allo stralcio della posizione della Società deferita a seguito dell’applicazione della sanzione concordata ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Nel procedimento la Procura Federale ha richiesto l’accertamento della responsabilità del calciatore deferito Barenco e l’applicazione della sanzione minima edittale di mesi 6 di squalifica. Osserva il Tribunale che, prescindendo dalla questione della sussistenza del vincolo di giustizia, per l’introduzione del procedimento penale ordinario a querela di parte, nella fattispecie la querela in atti descrive episodi, per una parte non attinenti a vicende sportive, in quanto si riferisce a molestie ripetute avvenute in ambito scolastico e che quindi ovviamente non avevano necessità alcuna di autorizzazione di parte federale. Ciò comporta ovviamente che l’episodio di aggressione, peraltro avvenuta all’esterno dell’impianto sportivo, e che pare logica conseguenza della situazione manifestatasi in ambito scolastico, non poteva essere scisso nella narrazione dei fatti oggetto di querela. In conclusione quindi apparirebbe abnorme condizionare all’autorizzazione federale la possibilità di presentare una querela per fatti del tutto estranei all’ambito sportivo. Né avrebbe potuto la madre del calciatore che ha presentato la querela arrestarsi nella narrazione dei fatti solo a quelli avvenuti in ambito scolastico in quanto ciò che è accaduto all’esterno dell’impianto di gioco ne è la prosecuzione materiale avvinta dal vincolo della continuazione nel reato. Ma vi è di più, la narrazione dei fatti della querela appare tesa ad ipotizzare non solo il reato di lesioni, minacce ed ingiurie, ma, trattandosi di ripetuti episodi, anche il reato previsto dall’articolo 612 bis c.p. e quindi l’aggressione collegata all’evento sportivo è solo parte di una fattispecie complessa che contiene anche altri fatti del tutto estranei al vincolo di giustizia federale. Ipotizzare di condizionare la presentazione di una querela per fatti estranei al vincolo di giustizia all’autorizzazione federale solo perché collegati ad eventi a margine di un avvenimento sportivo è evidentemente abnorme e violativo di ogni principio costituzionale. In conclusione non può richiedersi alcuna autorizzazione quando i fatti avvenuti in ambito sportivo siano collegati ad eventi estranei a tale ambito e costituiscano insieme con quelli una fattispecie complessa che non sussisterebbe e non potrebbe essere sostenuta se la querela si limitasse alla narrazione e denuncia dei soli fatti estranei all’ambito sportivo. Il calciatore va quindi mandato assolto dall’incolpazione di cui al deferimento, in quanto la presentazione della querela in oggetto non aveva necessità di alcuna autorizzazione per le motivazioni ora addotte. A diversa conclusione deve giungersi per quanto attiene gli altri soggetti deferiti. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese la responsabilità dei calciatori nella aggressione descritta al termine della gara emerge da una plurima serie di elementi indiziari, univoci e concordanti che costituiscono solido supporto alla prospettazione dell’Organo requirente. In particolare il contenuto delle audizioni allegate in atti, con particolare riferimento a quelle dei tesserati della ASD Darl Totti s.r.l., corroborano il contenuto della querela presentata dalla Signora Civica, e descrivono un comportamento violento del calciatore deferiti che segue le minacce già esposte nell’ambito scolastico. Le discrasie in dette audizioni sono minime e non valgono certo ad inficiare il contenuto globale che induce, senza alcun ragionevole dubbio, a ritenere i calciatori deferiti come parte attiva nella aggressione del Barenco e dell’altro compagno di squadra per il quale si è proceduto separatamente. Le sanzioni richieste sono congrue rispetto all’addebito e coniugano il portato sanzionatorio con quello educativo, trattandosi di attività in ambito giovanile. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di prosciogliere il calciatore Damiano Barenco da ogni addebito di ritenere i calciatori Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio CellarosI e la società Sporting Città di Fiumicino responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni; Calciatori Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio CellarosI mesi tre di squalifica Società Sporting Città di Fiumicino ammenda di € 600,00 Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dalla data di ricezione della notifica.
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