COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 291 /LND del 26/6/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE YOUSSEF EL OURANI TESSERATO PER LA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S., A CARICO DEL CALCIATORE CARMINE D’AMBROSIO TESSERATO PER LA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S., ALL’RT. 22 PUNTI 1 E 2 DELLE NOIF E ALL’ART. 61 COMMI 5 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DEL DIRIGENTE ALKOZBAKER NABIL COLLABORATORE QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 5 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DI MARIO POMPILI IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN CARICA DURANTE LA S.S. 2012-2013, A CARICO DI CLAUDIO FRANCESCO SIMONCELLI IN C.U. 291/5 QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN CARICA DURANTE LA S.S. 2013-2014 E DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 291 /LND del 26/6/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE YOUSSEF EL OURANI TESSERATO PER LA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S., A CARICO DEL CALCIATORE CARMINE D’AMBROSIO TESSERATO PER LA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S., ALL’RT. 22 PUNTI 1 E 2 DELLE NOIF E ALL’ART. 61 COMMI 5 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DEL DIRIGENTE ALKOZBAKER NABIL COLLABORATORE QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 5 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DI MARIO POMPILI IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN CARICA DURANTE LA S.S. 2012-2013, A CARICO DI CLAUDIO FRANCESCO SIMONCELLI IN C.U. 291/5 QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN CARICA DURANTE LA S.S. 2013-2014 E DELLA SOCIETA’ ASD REAL COLLE SALARIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA Le Società SS San Saturnino E Comunale Nazzano nei giorni 12/3/2014 e 6/5/2014 proponevano i rispettivi reclami alla C.D.T., entro i termini, avverso le decisioni del GST, pubblicate sul C.U. n. 180 del 6/3/2014 e 234 del 30/4/2014, in merito alle gare Real Colle Salario – San Saturnino del 12/10/2014 e Comunale Nazzano – Real Colle Salario del 6/4/2014, il Giudice Sportivo Territoriale respingeva i suddetti reclami, proposti per posizione irregolare del calciatore Joussef Elourani dell’ASD Real Colle Salario(trascritto nelle distinte di entrambe le gare), perché da una verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramenti, aveva rilevato la regolarità della posizione del calciatore, che risultava tesserato di nazionalità italiana. Le due Società, anche nel secondo grado di giudizio, ribadivano la stessa tesi espressa al GST di primo grado e la C.D.T., a seguito dell’acquisizione, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune d Roma, dei documenti originali, intestati a detto giocatore, stabiliva la vera identità di questi, che si chiamava Youssef El Ourani, nato a Casablanca il 4/11/1980, cittadino straniero, e non Joussef Elourani, cittadino italiano, nato a Lampedusa, come riportato erroneamente sul modulo del suo tesseramento e nei documenti federali. La C.D.T. delibera pertanto di accogliere i reclami e per l’effetto di irrogare alla Società Real Colle Salario la perdita delle due gare con il punteggio di 0 – 3 e di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza ed all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. per revocare il tesseramento in questione. La Procura Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletati nel procedimento disciplinare di cui sopra e la relativa comunicazione di conclusione delle stesse e l’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini, dall’esame dei quali è risultato quanto segue: - il presidente Claudio Francesco Simoncelli dell’ ASD Real Colle Salario ha dichiarato di essere stato in carica per l’intera stagione 2013/2014; successivamente la Società cessava l’attività a decorrere dal 2/10/2014. Durante la sua gestione le pratiche venivano svolte dal segretario Matteucci, con la collaborazione del “factotum” Carmine D’Ambrosio. Infine ha aggiunto di ritenere che il calciatore Youssef El Ourani fosse di nazionalità marocchina. - Il Signor Carmine D’Ambrosio, segretario della predetta Società dal 2012/2013, già tesserato per la stessa Società in qualità di calciatore qui dal 1/9/2011. Ha riferito di aver completato i moduli di tesseramento dei calciatori, escludendo quello del calciatore Youssef El Ourani, non riconoscendo le firme apposte in calce al modulo stesso. - Il Signor Claudio Matteucci dichiara di non aver mai svolto le funzioni di segretario nella Società Real Colle Salario. - Il Signor Emiliano Liberati aveva ricoperto la carica di presidente per un breve periodo di tempo (dal 23/1 al 30/4/2013) che non aveva mai compilato moduli di tesseramento del quale se ne occupava Carmine D’Ambrosio. Precisa che il calciatore in questione era entrato in Società su indicazione del presidente Pompili, perché lavorava presso il suo ristorante. - - il presidente dell’ASD Real Colle Salario, Mario Pompili, in carica all’atto del tesseramento del calciatore Youssef El Ourani ritualmente convocato non si è presentato dinanzi al Collaboratore Delegato della F.I.G.C., né è stato possibile ascoltare lo stesso calciatore perché irreperibile, e presumibilmente ritornato in Marocco. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano il comportamento dei predetti tesserati, in violazione delle norme federali, a loro ascritte e che quindi deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) il calciatore Youssef El Ourani, tesserato irregolarmente in data 25/9/2012, con dati anagrafici non veridici, per la Società ASD Real Colle Salario, per rispondere della violazione, ai sensi dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 46 comma 6, del C.G.S. per aver disputato 23 gare nel corso delle stagioni 2012-2013 e 2013-2014 senza averne titolo, avvalendosi del tesseramento irregolare, con dati anagrafici non veritieri, come meglio descritto nella parte motiva. 2) Il Signor Carmine D’Ambrosio, tesserato quale calciatore, in data 1/9/2011, per la Società ASD Real Colle Salario, e nella stagione 2012/2013 tesserato anche come collaboratore nella gestione sportiva, con mansioni di segretario e “factotum” della stessa Società (incarico mantenuto anche durante la successiva stagione sportiva 2013/2014) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 in relazione all’art. 46 comma 6 del C.G.S., all’art. 22 punti 1 e 2 delle NOIF ed all’art. 61 commi 5 e 6 delle NOIF, per aver predisposto nella stagione sportiva 2012/2013 – 2013/2014 nelle vesti di segretario e collaboratore sportivo il modulo di tesseramento del calciatore Yossef El Ourani con dati anagrafici non veritieri, per aver disputato, da calciatore, senza averne titolo, perché tesserato irregolarmente a n. 17 gare ufficiali con la stessa Società, e per due gare sottoscriveva le distinte in qualità di dirigente accompagnatore. 3) Il dirigente Alkozbaker Nabil, per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore della squadra per complessive 31 gare ufficiali, sottoscrivendo le rispettive distinte nelle quali alterava la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori, benché El Ourani e D’Ambrosio fossero in posizione irregolare. 4) Il Signor presidente dell’ ASD Colle Salario, Mario Pompili, in carica nella stagione 2012/2013 per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. commesse dai calciatori Youssef El Ourani e Carmine D’Ambrosio, per essersi disinteressato di firmare e sottoscrivere le richieste di tesseramento che presentava dati anagrafici non veritieri del calciatore El Ourani, consentendogli di partecipare irregolarmente a 13 gare nella stagione sportiva 2012/2013 e per aver permesso al calciatore D’Ambrosio, con il doppio tesseramento, di partecipare a 9 gare nello stesso campionato. 5) Il Signor Claudio Francesco Simoncelli, presidente nella stagione sportiva 2013/2014 per le motivazioni di cui sopra per cui il calciatore El Ourani partecipava illegittimamente a 11 gare, ed il calciatore Carmine D’Ambrosio a 5 gare nella stagione sportiva 2013/2014. 6) La Società ASD Colle Salario, che ha cessato l’attività dall’inizio della corrente stagione 2014/2015 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai due presidenti sopra citati, nonché dai deferiti indicati sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. Preliminarmente il Tribunale rileva che tutte le convocazioni nei confronti dei deferiti, tranne quella nei confronti di Carmine D’Ambrosio non si sono perfezionate. Il Tribunale ha altresì rilevato che nelle more del perfezionamento della notifica è spirato il termine estinzione previsto dall’art. 34 C.G.S. e quindi appare superfluo disporre la rimozione previa ricerche. Per quanto attiene la posizione del deferito D’Ambrosio va rilevato che, pur avendo rivisto la memoria difensiva, nella riunione non ha esplicitamente rinunciato alla estinzione, anzi l’ha sollevata come eccezione preliminare, sul punto ritiene il Tribunale che il motivo di estinzione determinata dal ricorrente del termine ultimo dalla pronuncia sul deferimento, debba essere esplicitamente rinunziato dai deferiti, ed altrimenti non possa che essere dichiarante anche d’ufficio. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di dichiarare l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 34 del C.G.S. ed il non luogo a procedere nei confronti di tutti i deferiti Si comunichi agli interessati.
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