COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 24/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATRICE/MALTIGNANESE DEL 2.5.2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 90 del 5.6.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 189 del 24/06/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATRICE/MALTIGNANESE DEL 2.5.2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 90 del 5.6.2015)
La Corte sportiva d’appello territoriale,
- visto il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Amatrice;
- rilevato che il primo Giudice, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. nr. 84 dalla Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno in data 6 maggio 2015, ha incaricato la Procura federale della FIGC di accertare l’identità dello sconosciuto che, a fine gara, davanti agli spogliatoi, colpì l’arbitro con un pugno;
- ritenutane l’assoluta necessità, sospende il giudizio e
dispone
ex art. 34, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, che la Procura federale della F.I.G.C. proceda ai necessari accertamenti e svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti in occasione della gara in epigrafe.
Onde individuare altresì colui che, in occasione dell’aggressione subita dall’arbitro al termine dell’incontro, “lo afferrò da dietro tenendolo fermo per le spalle”, come dallo stesso ufficiale di gara qui dichiarato; tenuto conto che in prime cure, per tale condotta, non è stato adottato provvedimento alcuno, avendo il Giudice sportivo revocato, comunque, la sanzione applicata al capitano ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Cgs. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti.
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