COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 Del 25 Giugno 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO A CARICO DI D’ALESSANDRO CLEMENTE E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING TORELLA Con atto n. 6582/136 pf 14-15/AA/mg del 25 febbraio 2015

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 Del 25 Giugno 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO A CARICO DI D’ALESSANDRO CLEMENTE E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING TORELLA Con atto n. 6582/136 pf 14-15/AA/mg del 25 febbraio 2015 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale D’ALESSANDRO Clemente, calciatore tesserato per la ASD Sporting Torella, già ASD Casalciprano, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del C.G.S., in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale e 15 del C.G.S. per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, presentando atto di denuncia-querela nei confronti di altro tesserato (Franco Andrea), in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, e la società A.S.D. SPORTING TORELLA, già ASD. Casalciprano, stante il cambio di denominazione e sede, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto posto in essere dal proprio tesserato. Alla udienza di trattazione tenutasi il giorno 8 aprile 2015 si è avuta la presenza dell’ Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale, del sig. D’Alessandro Clemente, del sig. Iaciofano Giovanni, Presidente della società A.S.D. Sporting Torella, rappresentati dall’Avv. Fede Alessandro, presente. Preliminarmente venivano depositati accordi ex art. 23 C.G.S. per i deferiti, che riportano le sanzioni concordate tra gli stessi e la Procura Federale e precisamente: per D’Alessandro Clemente la sanzione della squalifica per mesi quattro e per la società A.S.D. Sporting Torella la sanzione della ammenda di euro 400,00. Il Tribunale Federale si riservava la decisione per dare modo alla Procura Federale di trasmettere gli accordi al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni per poter formulare sugli stessi eventuali osservazioni, come espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 23 del C.G.S. In data 17 giugno 2015 con la nota n. 12194 prot. 136F14-15/GM/mm la Procura Federale trasmetteva la comunicazione della Procura Generale dello Sport dalla quale si rilevava che “nulla si osserva” sugli accordi ex art. 23 sottoscritti dalle parti il giorno 8 aprile 2015. Alla luce di quanto sopra questo Tribunale Federale visti gli accordi sottoscritti, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni convenute, DISPONE applicarsi al Sig. D’ALESSANDRO Clemente, nella sua qualità di Calciatore della società A.S.D. Sporting Torella all'epoca dei fatti, la sanzione della squalifica per mesi quattro e alla società A.S.D. SPORTING TORELLSA la sanzione della ammenda di euro 400,00 con contestuale definizione del procedimento. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it