COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 23.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale b) Ricorso della Società A.S.D. FULVIUS 1908 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 40 del 23.04.2015 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, , in relazione alla gara ASCA – FULVIUS 1908 disputata in data 02.04.2015, Campionato Giovanissimi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 23.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale b) Ricorso della Società A.S.D. FULVIUS 1908 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 40 del 23.04.2015 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, , in relazione alla gara ASCA – FULVIUS 1908 disputata in data 02.04.2015, Campionato Giovanissimi La Società Fulvius 1908 si duole del provvedimento del Giudice sportivo pubblicato in data 23 aprile 2015. Il ricorso è stato inviato con lettera raccomandata spedita in data 5 maggio 2015, ovvero il dodicesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata. Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del CGS, alla stregua del quale “il reclamo deve essere … proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare ”. Il ricorso, peraltro, reca la dicitura “anticipata via fax al n. 011 5674674”. Trattasi di numero di fax diverso da quello del Comitato Regionale FIGC dove avrebbe dovuto essere indirizzato. Veniva richiesto alla società ricorrente il deposito della copia dell’invio a mezzo fax effettuato al numero indicato nel ricorso (ovvero 011 5674674). La prova che il fax fosse stato quantomeno indirizzato al numero indicato nel ricorso (ancorché per errore) non veniva fornita, essendosi limitata la società ricorrente a dar prova dell’invio della raccomandata in data 05.05.2015. Pertanto, trattandosi di reclamo inoltrato ben oltre i sette giorni dalla data di pubblicazione, è da ritenersi fuori termine. Per questi motivi, si dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società FULVIUS 1908, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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