COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 23.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: SANFILIPPO Steven tesserato AIA sezione di Biella, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 40 commi 1 e 3 lettera a) del regolamento AIA, per avere al termine della gara Vallee d’Aoste – Lavagnese, campionato nazionale juniores: 1) omesso di annotare sul referto attestante i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati di pertinenza della S.C. Vallee d’Aoste i calciatori Tersoni Federico e Sapienza Rocco Vincenzo, appartenenti alla medesima società ed ammoniti nel corso della gara; 2) omesso di convocare i dirigenti della società per la riconsegna dei documenti e dei moduli (refertini) di fine gara, che rimanevano incustoditi nello spogliatoio, dal quale l’arbitro si allontanava, senza curarsene

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 del 23.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: SANFILIPPO Steven tesserato AIA sezione di Biella, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 40 commi 1 e 3 lettera a) del regolamento AIA, per avere al termine della gara Vallee d’Aoste – Lavagnese, campionato nazionale juniores: 1) omesso di annotare sul referto attestante i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati di pertinenza della S.C. Vallee d’Aoste i calciatori Tersoni Federico e Sapienza Rocco Vincenzo, appartenenti alla medesima società ed ammoniti nel corso della gara; 2) omesso di convocare i dirigenti della società per la riconsegna dei documenti e dei moduli (refertini) di fine gara, che rimanevano incustoditi nello spogliatoio, dal quale l’arbitro si allontanava, senza curarsene FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società Vallee d’Aoste, all’esito della gara contro la Lavagnese del 01.11.2014 valevole per il campionato juniores nazionale. La società esponente aveva notato che due suoi calciatori iscritti nelle liste di gara, Federico Tersoni e Rocco Sapienza, erano stati ammoniti mentre nello stampato”che non sostituisce il comunicato ufficiale” relativo alle ammonizioni che il direttore di gara Sanfilippo Steven (della sezione AIA di Biella) aveva consegnato alla società Vallee d’Aoste, non era indicato alcun calciatore ammonito della medesima società. Nel corso dell’attività istruttoria venivano espletati numerosi atti di indagine, alcuni dei quali assumono particolare valenza probatoria. In aggiunta all’esposto sopra indicato, veniva acquisito il referto della gara in oggetto con i relativi allegati (refertino, provvedimenti disciplinari, distinte di gara e supplemento di rapporto). Si procedeva quindi alll’audizione dell’incolpato Sanfilippo nonché degli assitenti Dolce Enrico e Fausilli Alessio. Nonché all’audizione del signor Frison Loris, dirigente della società esponente e del signor Canepa Renato, dirigente della Lavagnese. Il comportamento negligente del direttore di gara trovava conferma nelle parole del signor Frison Loris nonché del signor Canepa Renato. Quest’ultimo, in sede di audizione, testualmente riferiva: “finita la partita mi sono recato nello spogliatoio dell’arbitro e con grande sorpresa ho notato che il suddetto era già andato via … ho notato sul tavolo i documenti dei calciatori, le distinte di gioco ed il modello delle ammonizioni”. Quanto agli assitenti del direttore di gioco, signori Dolci e Faulisi, costoro affermavano di “non ricordare se i documenti siano stati consegnati oppure no”. All’udienza del 22.05.2015, avanti al Tribunale federale territoriale il signor Sanfilippo non compariva. La Procura Federale, previa illustrazione dei fatti, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva richiedendo applicarsi la sanzione di mesi 2 di sospensione a carico del soggetto deferito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale federale territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene sussistenti le responsabilità in capo al soggetto deferito nonché corretta la qualificazione delle condotte e la quantificazione della sanzione avanzate dalla Procura Federale. Dal complessivo quadro probatorio acquisito, è emerso che il sig. Sanfilippo Steven, arbitro della sezione AIA di Biella, al termine della gara valevole pre il campionato juniores nazionale Vallee d’Aoste – Lavagnese, ometteva di annotare sul refertino attestante i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati, di pertinenza della società Vallee d’Aoste, i calciatori Tersoni e Sapienza, della medesima società ed ammoniti. Nonché ometteva di convocare i dirigenti delle società per la riconsegna dei documenti e dei moduli di fine gara, che rimanevano incustoditi nello spogliatoio, dal quale l’arbitro si allontanava senza curarsene. Quanto sopra emerge in modo nitido sia dalla documentazione acquisita sia dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso del presente procedimento. Dichiarazioni in parte già richiamate. Quadro probatorio che non viene intaccato dalle dichiarazioni rese dal Sanfilippo, chiamato a chiarire l’accaduto. Costui, dopo un tentativo iniziale di fornire giustificazioni poco credibili nonché smentite da altre risultanze, mutava linea difensiva sostenendo l’impossibilità di ricordare i fatti a distanza di tempo. Per poi produrre al Comitato Regionale Arbitri, ad accertamento ormai terminato, il presunto originale delo stampato delle ammonizioni della gara in oggetto, asseritamente “dimanticato a casa”. Documento che presenta cancellazioni ed è vergato con inchiostro diverso da quello usato per firmare le distinte di gioco, gli stampati delle ammonizioni e lo stesso referto arbitrale. Da ultimo si rileva l’assenza del soggetto deferito all’udienza davanti al Tribunale federale territoriale. Si evidenzia come le violazioni contestate all’arbitro non possono essere qualificate come connesse ad un aspetto strettamente interno alla categoria (art. 33 comma 6 statuto federale) in quanto, tra l’altro, riverberano i loro effetti anche nei confronti di altri tesserati, rientrando quindi nella giurisdizione degli organi della giustizia della FIGC, anche in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del regolamento AIA. Le peculiarità della condotta consentono di ritenere congrua la sanzione di mesi 2 di sospensione in capo al soggetto defertito. P. Q. M. Il tribunale federale territoriale, infligge a SANFILIPPO Steven la sanzione di mesi due di sospensione.
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