COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 25 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA A.S.D. UGENTO – A.S. VEGLIE DEL 3/5/2015 (Reclamo della A.S.D. UGENTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione dirigenti MACAGNINO Edoardo e RIZZO Tommaso di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 71 in data 7/5/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 25 Giugno 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA A.S.D. UGENTO – A.S. VEGLIE DEL 3/5/2015 (Reclamo della A.S.D. UGENTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione dirigenti MACAGNINO Edoardo e RIZZO Tommaso di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 71 in data 7/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non solo non ha trovato conferma negli atti ufficiali ma ampia smentita sulla base del supplemento di rapporto fornito dall’arbitro con dovizia di particolari per cui è rimasta confermata non solo la presenza di persona estranea autrice di comportamento illecito ma altresì confermata la partecipazione consapevole dei due dirigenti della società A.S.D. UGENTO che hanno assecondato e non impedito in alcuna maniera la proposta illecita della persona estranea; - ritenuto pertanto che vanno confermati i provvedimenti adottati dal Primo Giudice ritenuti adeguati alle infrazioni contestate P.Q.M. DELIBERA Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. UGENTO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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