F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 26 Giugno 2015 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl – (nota n. 10650/986pf13-14/AM/GL/pp del 19.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 26 Giugno 2015 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 10650/986pf13-14/AM/GL/pp del 19.5.2015). Il deferimento Con provvedimento del 19.05.2015, il Procuratore federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Spezzaferri Giovanni, Amministratore Unico e legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società SF Aversa Normanna Srl, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del C.G.S., in relazione al punto 1, pagina 2, del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013 copia del verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014; b) la Società SF Aversa Normanna Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva; Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Spezzaferri Giovanni l’inibizione di giorni 30 (trenta); - per la Società SF Aversa Normanna Srl: l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); il difensore delle parti deferite, il quale nel richiamare il Com. Uff. n. 168/LND del 21.5.2013 fa osservare come al punto 1 della lett. A), sia sufficiente anche la semplice comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse e aggiunge, inoltre, che la comunicazione del verbale di assemblea con cui vengono attribuite le cariche sociali è pervenuta a mezzo fax nei termini previsti ovvero il giorno 11.7.2013. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – deve rilevare l’infondatezza del deferimento che, pertanto deve essere respinto, considerata la circostanza che da quanto risulta agli atti depositati, la comunicazione di conferma delle cariche sociali è pervenuta nei termini stabiliti dal Com. Uff. n. 168/LND del 21.5.2013. Pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento del deferimento e va dichiarato il proscioglimento del Sig. Spezzaferri Giovanni e della Società SF Aversa Normanna Srl in quanto il fatto non sussiste. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare proscioglie il Sig. Spezzaferri Giovanni e la Società SF Aversa Normanna Srl dagli addebiti contestati.
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