F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 30 Giugno 2015 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (già Presidente del CdA della Società SSC Venezia Spa), UGO POLETTI (già vice Presidente del CdA e consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa), MICHELE PIRRO (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa), VINCENZO MARINESE (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) – (nota n. 10250/1456 pf10-11 AM/Seg. dell’11.5.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 30 Giugno 2015
(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (già Presidente del CdA della Società SSC Venezia Spa), UGO POLETTI (già vice Presidente del CdA e consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa), MICHELE PIRRO (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa), VINCENZO MARINESE (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) - (nota n. 10250/1456 pf10-11 AM/Seg. dell’11.5.2015).
Con deferimento in data 11/5/15 la Procura Federale ha deferito: a) il Sig. Arrigo Poletti, che ha ricoperto dal 29 maggio 2006 alla data del fallimento la carica di Presidente del consiglio d’amministrazione della Società SS Calcio Venezia Spa, con “tutti i poteri i poteri di consiglio previsti dall'art. 20 dello statuto sociale, in particolare tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea”, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C. vigente) e art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti di distrazione di beni facenti parte del patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, privandola di consistenti risorse economiche, in particolare distraendo importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato “Anticipi a Fornitori” di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22) e per ulteriori euro 2.000,00 (elargiti alla Signora Claudia Andrei, la quale intratteneva una relazione con il Sig. Ugo Poletti, mediante emissione in data 29 aprile 2009, di un assegno bancario tratto su un conto corrente intestato al sodalizio); siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze amministrative e gestionali in danno della Società, e quindi anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. Il tutto in associazione con Ugo Poletti e Michele Pirro; b) il Sig. Ugo Poletti, che ha ricoperto dal 29 maggio 2006 alla data del fallimento la carica di vice Presidente del consiglio d’amministrazione e dal 10 giugno 2008 alla data del fallimento la carica di consigliere delegato della Società SS Calcio Venezia Spa, con “tutti i poteri di consiglio previsti dall'art. 20 dello statuto sociale, in particolare tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge all’esclusiva competenza dell'assemblea”, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C. vigente) e art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte concretizzatesi in atti di distrazione di beni facenti parte del patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, privandola di consistenti risorse economiche, in particolare distraendo importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato “Anticipi a Fornitori” di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22) e per ulteriori euro 2.000,00 (che sono stati elargiti alla Signora Claudia Andrei, con la quale intratteneva una relazione, mediante emissione in data 29 aprile 2009, di un assegno bancario tratto su un conto corrente intestato al sodalizio); siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.: il tutto in associazione con Arrigo Poletti e Michele Pirro; c) il Sig. Michele Pirro, che dal 24 luglio 2008 all’11 agosto 2009 ha ricoperto la carica di consigliere delegato della Società SS Calcio Venezia Spa, con i poteri già specificati nel paragrafo B) alla lettera d) della parte motiva del deferimento, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) e dell’art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti di distrazione di beni dal patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, consistenti nell’autoliquidazione di compensi non dovuti per euro 201.731,40 e, nel periodo precedente, di ulteriori compensi non dovuti per euro 26.120,20, pur in assenza di specifica delibera del C.d.A. e pur non essendo mai stato assunto dalla Società come dipendente, nella sottrazione di importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato “Anticipi a Fornitori” di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22), dei quali euro 89.849,00 erano stati da lui direttamente distratti attraverso un giroconto di pari importo effettuato il 31.12.2008 e avente come contropartita il mastro di conto n. 35/0505/F denominato “Pirro Michele”; nella liquidazione di euro 52.720,36 in favore della Società Edizioni Prestige Spa (a fronte delle fatture n. 73 del 31 luglio 2008, n. 78 del 26 agosto 2008 e n. 11 del 25 marzo 2009 emesse nei confronti del sodalizio per complessivi euro 58.700), della quale era socio, per generiche prestazioni pubblicitarie su un giornale di calcio, privando la medesima Società di risorse economiche e facendosi soddisfare in via preferenziale rispetto ad altri creditori privilegiati, quali dipendenti, enti previdenziali ed erario; siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze pure amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. Il tutto in associazione con i Sig.ri Arrigo Poletti e Ugo Poletti; d) il Sig. Vincenzo Marinese, che ha ricoperto la carica di consigliere e amministratore delegato della Società SS Calcio Venezia Spa dal 19 luglio 2005 al 10 giugno 2008, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate nella distrazione di beni dal patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, consistente nell’autoliquidazione avvenuta in data 8 aprile 2008 di un anticipo per pagamenti effettuati per euro 8.112,50, privandola di risorse economiche e facendosi soddisfare in via preferenziale rispetto ad altri creditori privilegiati, quali dipendenti, enti previdenziali ed erario; siffatte condotte hanno avuto, secondo l’assunto della Procura Federale, conseguenze pure amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.. Il dibattimento Nella riunione del 25/6/15 il difensore del Sig. Pirro ha chiesto un rinvio, stante l’impossibilità del suo assistito a presenziare per motivi di salute; la Procura Federale si è opposta, rilevando la dilatorietà della richiesta e chiedendo, in subordine, disporsi lo stralcio della posizione del Pirro, rinunciando, peraltro, all’incolpazione di cui all’art. 9 CGS nei confronti dei deferiti. Lo scrivente Tribunale ha ritenuto di accogliere l’istanza di rinvio, stralciando la posizione del Sig. Michele Pirro, rinviando per la relativa discussione all’udienza del 2/7/15; il giudizio è quindi proseguito nei confronti dei soli Sigg.ri Poletti Ugo ed Arrigo e Marinese Vincenzo, che non hanno presenziato all’udienza, né depositato memorie difensive. La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - per Arrigo Poletti 5 (cinque) anni di inibizione con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; - per Ugo Poletti 5 (cinque) anni di inibizione con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; - per Vincenzo Marinese 6 (sei) mesi ed € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda. 1) La posizione del Sig. Marinese. Dall’esame della copiosa documentazione, con particolare riferimento alla relazione del curatore fallimentare, ai moduli di censimento ed alle visure societarie in atti risulta che il Marinese ha rivestito, nei periodi specificati nel deferimento, la carica di consigliere ed amministratore delegato della Società SS Calcio Venezia Spa dal 19 luglio 2005 al 10 giugno 2008. Dalla lettura della relazione della GdF di Venezia del 7/6/10 alla Procura della Repubblica di Venezia, si legge “… Altro pagamento di natura preferenziale può senz'altro essere considerato quello che in data 04.04.2008 si è autoliquidato l'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vincenzo Marinese, mediante l'assegno bancario n. 2112612964-07 (Allegato n. 62) tratto dal c/c n. 245 acceso presso la filiale di Ve/Mestre della "BNL Spa" intestato alla fallita, per complessivi € 8.112,50 e giustificato con la 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 causale "anticipazione pagamenti effettuati". Considerato che a tale data la "SSC. Venezia Spa", come anche ribadito dal curatore fallimentare Dott. Loero, era già in forte perdita e non versava regolarmente stipendi, ritenute, imposte e contributi, il Sig. Marinese, essendo creditore chirografo, non avrebbe comunque dovuto autoliquidarsi l'importo in argomento. La mancanza di documentazione relativa al dettaglio delle spese sostenute dal Marinese, a rigore di diritto fallimentare, potrebbe anche essere configurata come mera distrazione patrimoniale ma vista l’unicità dell'operazione e la tutto sommato irrisorietà del valore, fanno propendere più per un pagamento preferenziale che non per una distrazione.” Lo scrivente Tribunale Federale ritiene che la condotta realizzata dal deferito, accertata dalla GdF e dal curatore fallimentare, costituisca, in assenza di idonea documentazione giustificativa, come nella specie, non solo un pagamento preferenziale in danno della par condicio creditorum, ma un vero e proprio atto di distrazione patrimoniale, la cui gravità è parzialmente limitata solamente dalla circostanza che si è trattato di un'unica operazione effettuata per un importo non consistente. Peraltro, rivestendo il deferito all’epoca dei fatti la carica di consigliere ed amministratore delegato della Società SS Calcio Venezia Spa egli doveva necessariamente conoscere la difficile situazione economico-finanziaria nella quale, già in quel momento, versava la predetta Società e proprio tale circostanza avrebbe dovuto imporgli di non autoliquidarsi la somma di €. 8.112,50, con palese violazione del dovere di corretta gestione societaria. Appare quindi indubbia la responsabilità disciplinare del deferito, che ha realizzato un comportamento idoneo a configurare la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. 2) La posizione dei Sigg.ri Poletti Arrigo ed Ugo. Dall’esame della copiosa documentazione, con particolare riferimento alla relazione del curatore fallimentare, ai moduli di censimento ed alle visure societarie in atti, risulta che i predetti hanno rivestito, nei periodi specificati nel deferimento, le cariche rispettivamente di Presidente del CdA il Sig. Arrigo Poletti e di Vice Presidente del CdA e Consigliere Delegato il Sig. Ugo Poletti della Società SS Calcio Venezia Spa e che ambedue avevano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SS Calcio Venezia Spa. Ciò premesso si osservi che la GdF, nella sua relazione del 7/6/10 alla Procura della Repubblica di Venezia, ha affermato: “Distrazione della somma di €. 173.441,22. Tale somma costituisce l'ammontare risultante a saldo, alla data dell’ultima scritturazione del 26.05.2009, nel mastro di conto n. 12/0030/G "Anticipi a Fornitori” rimasto privo di giustificazione contabile, ossia al netto delle movimentazioni che trovano un riscontro reale in contabilità. Come ha evidenziato anche il curatore fallimentare dott. Francesco Loero "...(omissis)...nel mastro n. 1210030 "Anticipi a Fornitori", negli anni 2008 e 2009, sono rilevabili numerosi movimenti privi di giustificazione contabile, tanto che al 26.05.2009, data dell'ultima scrittura, lo stesso chiude con un saldo in dare per complessivi Euro 203. 785,10 che, essendo rimasti privi di giustificazione contabile e non essendo stati rinvenuti in cassa, o consegnati al/a procedura, possono costituire distrazione…(omissis) ...". L'esame del mastro in questione, in effetti, evidenzia in modo inconfutabile come la maggior parte delle causali relative alle scritturazioni attestanti le movimentazioni di denaro, tanto in dare quanta in avere, siano alquanto vaghe e generiche: si parla di "giroconto", di "pagata fattura" e di "spese varie", e solo raramente si hanno riferimenti utili a risalire all’operazione di riferimento (numero e data della fattura) o ad individuare il presunto fornitore. Anche la documentazione a supporto delle uscite (fatture, note spese, ecc.) è spesso carente o del tutto mancante, circostanza che ha determinate l’oggettiva impossibilita di individuare e ricostruire la causale economica dell'operazione a cui il movimento di denaro si riferisce. L'impressione è che il conto in esame sia stato impropriamente utilizzato dagli amministratori della Società fallita anche per operazioni "poco trasparenti" dal punto di vista contabile, operazioni che potevano andare dall'utilizzo del denaro per scopi personali da parte degli stessi amministratori, al pagamento "in nero" di collaboratori occasionali e/o di "fuori busta" ai calciatori. Questa giustificherebbe anche la presenza in contabilità alla stessa data del 31.12.2008 di ben n. 11 giroconti (dei quali n. 10 in avere). Come noto, infatti, il giroconto è un "tradizionale” artifizio contabile utilizzato dalle Società alla fine dell'anno allo scopo di "raffreddare" i partitari che altrimenti susciterebbero l'attenzione di chi è preposto a controllarne il bilancio di esercizio. E infatti, non a caso, grazie ai "giroconti” al 31.12.2008, il saldo dare/avere del conto n. 12/0030/G "Anticipi a Fornitori della "SS C. Venezia Spa" scende dal valore di €. 101.882,47 a quello più "rassicurante" di €. 33.717,35, salvo poi riprendere il giorno stesso il proprio “trend” verso l’alto con saldo finale della giornata di €. 123.566,35 dovuto all’unico "giroconto” in dare, giroconto dell’importo di €. 89.849,00 di cui si è già accennato al precedente punto sub a), avente come contropartita il conto n. 35/0505/F “Pirro Michele". Evidentemente con dette-manovre” contabili si è voluto "raffreddare” il conto "Anticipi a Fornitori per stabilizzarne il saldo attorno ai 100/120 mila € (saldo media degli ultimi tre mesi del 2008) onde consentire al Pirro di gestire a propria discrezione i circa 90 mila € del giroconto che, infatti, in ultima analisi, risulteranno anch'essi distratti al fallimento. L'unica cosa certa ed attendibile di questo mastro di conto è pertanto l’entità delle somme di denaro in entrata che, poiché provenienti dalla "Cassa Principale", ovvero dai conti correnti bancari della Società, hanno perciò ciascuna, una specifica contropartita contabile. Ora, poiché al momento dell'ultima scritturazione del 26.05.2009 il saldo dare/avere del canto n. 12/0030/G ammonta ad € 203.785,10 in dare e che detta cifra non è stata rinvenuta dal curatore fallimentare né tantomeno è stata consegnata allo stesso dagli ex amministratori della fallita, è lecito considerarla a tutti gli effetti distratta, ovviamente al netto di tutte quelle poste di cui è reso possibile il riscontro documentale. Come si può notare, a fronte di uno sbilanciamento di partenza in dare di €. 203.785, 10, si ha una somma di €. 30.343, 22 utilizzata effettivamente per scopi sociali, come riscontrato dalle scritture contabili e/o dalla documentazione bancaria della fallita. ". Sempre nella relazione della GdF di Venezia alla Procura della Repubblica di Venezia si legge: “Relativamente alla singola distrazione accertata di €. 2.000,00 di cui si è fatto cenno al punto precedente, come risulta dalla documentazione cantabile (Allegato n. 44) e bancaria (Allegato n. 45), la somma in questione, prelevata dagli amministratori della fallita in data 29.04.2009 dal conto corrente n. 13/01/0000649 intestato alla fallita, acceso presso la filiale di Ve/Mestre della Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo (prelievo complessivo di €. 4 .000,00) e registrata in dare nel mastro di conto n. 12/0030/G "anticipi a fornitori (sempre per complessivi €.4 .000,00), è stata contestualmente conferita mediante l'assegno circolare non trasferibile n. 4038319873 emesso dallo stesso istituto di credito, a favore di tale Gina Claudia Andrei, nata in Romania il 12.11.1971 e residente in Pero (Ml) via XXV Aprile n. 13, persona, quest'ultima , che non è mai stata dipendente della Società fallita, né ha mai intrattenuto con la stessa alcun rapporto, ancorché occasionale, di collaborazione a qualsiasi titolo .” Lo scrivente Tribunale Federale ritiene che le condotte realizzate dai Sigg.ri Poletti, accertate dalla GdF e dal curatore fallimentare, costituiscano, in assenza di idonea documentazione giustificativa, come nella specie, atti di distrazione patrimoniale, la cui gravità è evidenziata dalla circostanza che si è trattato di condotte reiterate, effettuate per un importo totale assai consistente, con palese violazione del dovere di corretta gestione societaria. Peraltro, rivestendo i deferiti all’epoca dei fatti la carica di Presidente del CdA il Sig. Arrigo Poletti e di Vice Presidente del CdA e Consigliere Delegato il Sig. Ugo Poletti, essi dovevano necessariamente conoscere la difficile situazione economico-finanziaria nella quale versava la SS Calcio Venezia Spa e proprio per tale motivo avrebbero dovuto evitare di privare la predetta Società di consistenti risorse economiche. Appare quindi indubbia la responsabilità disciplinare dei deferiti, che hanno realizzato comportamenti idonei a configurare la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. Considerato che la Procura Federale ha rinunciato all’incolpazione per l’illecito associativo, rilevato che il fatto addebitato al Marinese ha avuto un impatto assai ridotto sul dissesto societario, rispetto a quelli realizzati dai Sigg.ri Poletti, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga le seguenti sanzioni: - ad Arrigo Poletti 5 (cinque) anni di inibizione; - ad Ugo Poletti 5 (cinque) anni di inibizione; - a Vincenzo Marinese 2 (due) anni di inibizione.
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