COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 DEL 30 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: -Sig. GATTO Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell’art. 1, ora 1 bis, comma, 1 e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva; -Società VALLATA S. AGATA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell’art. 62, comma 1, delle NOIF. Applicazione sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico del Sig.GATTO CARMELO.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 DEL 30 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: -Sig. GATTO Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1, ora 1 bis, comma, 1 e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva; -Società VALLATA S. AGATA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell'art. 62, comma 1, delle NOIF. Applicazione sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico del Sig.GATTO CARMELO. Il Vice Procuratore Federale, Letti gli atti inviati dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, in merito alla aggressione subita dal direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, ad opera dì un soggetto non identificato e successivamente riconosciuto dallo stesso arbitro, in occasione di altra gara da lui diretta, Vallata S. Agata - Ravagnese del 04.01.2014, nella persona del sig. Gatto Carmelo, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato, quale calciatore, per la società Vallata S. Agata; Esaminata la relazione del Collaboratore della Procura Federale, in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13; Considerato che dalle indagini svolte e dai documenti acquisiti, è emerso che il calciatore Gatto Carmelo è stato riconosciuto dall'arbitro sig. Giambattista Genovesi, quale persona che colpì il direttore di gara in questione al termine dell'incontro Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, all'interno degli spogliatoi. In particolare, è stato accertato che: Al termine della gara in questione, all'interno degli spogliatoi, una persona con giubbotto nero e jeans gesticolava e colpiva con schiaffi alla nuca l'arbitro nei pressi del suo spogliatoio, prima di essere allontanata da dirigenti e calciatori della squadra Vallata S. Agata. Tale episodio è stato confermato, in sede di audizione avvenuta il 10.04.2014, dal sig. Violante Antonio, calciatore della società Real Catona che, in occasione di quella gara, ricopriva il ruolo di portiere di riserva per cui, non avendo giocato, rientrava negli spogliatoi qualche minuto prima dei compagni che rimanevano un po’ distanziati. Il sig. Violante ha dichiarato di avere assistito a detto episodio ma di non aver potuto riconoscere tale persona, non avendone intravisto il viso a causa della regnante confusione; Tale episodio, inoltre, è stato confermato dal sig. Scopelliti Giuseppe, dirigente del Real Catona in sede di audizione avvenuta il 4.4.2014, il quale dichiarava di aver notato la presenza di numerose persone all'interno degli spogliatoi al termine della gara e che, nel lasciare lo stadio a bordo della sua autovettura insieme al portiere della sua squadra, signor Violante Antonio, quest'ultimo lo informò di avere visto un soggetto, con giubbotto e jeans, dare uno schiaffo all'arbitro all'interno del tunnel e nelle vicinanze del suo spogliatoio Il direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara del 04.01.2013, Vallata S. Agata - Ravagnese, al momento dell'identificazione dei calciatori prima della gara, ha riconosciuto nella persona del sig. Gatto Carmelo (calciatore del Vallata S. Agata) l'aggressore che lo aveva colpito al termine della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13 all'interno dello spogliatoio. In sede di audizione egli ha, infatti, dichiarato: "Pur essendo in divisa da calciatore, ho notato, dopo trascorsi appena circa 40 gg., lo stesso taglio di capelli, la stessa barba incolta, la statura medio-alta e la medesima magrezza". Tale circostanza risulta, inoltre, avvalorata dai fatto che il sig. Tosti Francesco, allenatore della squadra Vallata S. Agata, viene indicato come colui che provvedeva ad allontanare l'aggressore dell'arbitro, dialogando con lo stesso in tono confidenziale e mostrando, quindi, di ben conoscere la persona di cui trattasi; Ritenuto che i fatti, come sopra riassuntivamente esposti e come, con maggior completezza, evidenziati dagli atti, integrino la violazione dell'art. 1, ora art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3, comma 1, (responsabilità delle persone fisiche), da parte del calciatore del Vallata S. Agata, sig. Gatto Carmelo; Ritenuto che in ordine ai fatti come sopra evidenziati, debba essere chiamata a rispondere la società Vallata S. Agata, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 2, del C.G.S., nonché dell'ari. 62, comma 1, delle NOIF. Vista la proposta del sostituto procuratore, avv. Biagio Romano; Visto l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Sportivo Federale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria della F.l.G.C.: -Sig. Gatto Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1, ora 1 bis, comma 1 e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva; Nella riunione del 21 novembre 2014, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché l’avvocatessa Raffaella Crucitti, in rappresentanza del signor Carmelo Gatto, che avanzava richiesta di applicazione di sanzione ridotta (sei mesi) invece di quella base di mesi nove ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. -Società Vallata S. Agata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell’art. 62, comma 1, delle NOIF Il Sostituto Procuratore Federale prestava il consenso alla richiesta di applicazione della sanzione come sopra determinata per cui il Tribunale Federale Territoriale sospendeva il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui al citato articolo. Alla seduta del 29 giugno 2015 comparivano il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco. Nessuno è comparso per signor Carmelo Gatto. Il sostituto Procuratore Federale, prima dell’inizio del dibattimento, presentava documentazione con la quale l’avvocatessa Raffaella Crucitti, in rappresentanza del signor Carmelo Gatto, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 C.G.S. (squalifica di mesi nove da ridursi a mesi sei), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Visto l’art 23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; Visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che nel caso di specie la qualificazione dei fatti come formulata dalle Parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. Rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.. P.Q.M. preso atto del patteggiamento, irroga al signor Carmelo GATTO la squalifica di mesi SEI (6) e quindi fino al 29 DICEMBRE 2015, e dichiara la chiusura del procedimento.
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