COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 DEL 30 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINAREnr.11a carico di: CANDIDO GRECO, MARIANO RUFFOLO, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD POL. Mendicino 1969;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 DEL 30 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINAREnr.11a carico di: CANDIDO GRECO, MARIANO RUFFOLO, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD POL. Mendicino 1969; quale Dirigente addetto ai tesseramenti della ASD POL. Mendicino 1969; ASD POL. MENDICINO 1969; per rispondere: -i Sigg.ri Mariano Ruffolo e Candido Greco a titolo di responsabilità diretta, per le seguenti condotte: a) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti e Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948, così violando l’art. 1 bis, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 34 del Regolamento della LND ed all’art. 61 delle NOIF; b) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, non avendo conseguentemente adempiuto l’obbligo di copertura assicurativa per eventuali infortuni ai citati giovani calciatori coinvolti così violando l’art. 1 bis, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.45 NOIF; - la società ASD POLISPOSTIVA MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai suoi Dirigenti e dal suo allenatore come sopra descritto, come previsto dall’art. 4 comma II° del C.G.S. Applicazione sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico di CANDIDO GRECO. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto, Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 886 pf 13/14, avente ad oggetto: “Accertamenti – richiesti dal GS con C.U. n. 31G del 14.3.14 – in merito a circostanze denunciate con ricorso dalla Società Rogliano e relative al comportamento tenuto da tesserati della Società Mendicino 1969 in occasione della gara Mendicino 1969 – Rogliano 1948 (Allievi Provinciali) del 2.3.14”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, le memorie difensive presentate e l’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini che non hanno mutato il quadro probatorio a carico dei deferiti; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare: a) l’acquisizione di documenti quali: 1. Comunicato Ufficiale n. 31G del Giudice Sportivo Provinciale di Cosenza; 2. Atti inerenti la gara del Campionato ALLIEVI PROVINCIALI disputata a Mendicino (CS) il 2/3/2014 tra la ASD POL. MENDICINO 1969 e il ROGLIANO 1948; 3. Rapporto dell’arbitro della gara del 2/3/2014; 4. Distinta di gara per la soc. ASD POL. MENDICINO 1969; 5. Distinta di gara per la soc. ROGLIANO 1948; b) le audizioni: 1. del 20/5/2014 del Sig. Pasquale Altomare quale Presidente della soc. Rogliano 1948; 2. del 4/6/2014 del Sig. Antonio Fiore, Dirigente della soc. Rogliano 1948; 3. del 21/5/2014 del Sig. Candido Greco, Dirigente della ASD POL. MENDICINO 1969; 4. del 21/5/2014 del Sig. Mariano Ruffolo, Dirigente della ASD POL. MENDICINO 1969; 5. del 21/5/2014 del Sig. Gianluca Reda, Allenatore della soc. ASD POL. MENDICINO 1969; 6. del 21/5/2014 del Sig. Daniele Pietramala, calciatore della soc. ASD POL. MENDICINO 1969; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che i soggetti incolpati, in aperta violazione delle norme statutarie e regolamentari, hanno consentito ovvero omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella della del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti, Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948 e Reda Gianluca quale allenatore; Ritenuto altresi’ che tali fatti devono ritenersi ancor più gravi se solo si considera l’ulteriore aspetto assicurativo per eventuali infortuni occorsi ai giovani calciatori impiegati nelle gare, potendosi ipotizzare concretamente che appunto, in caso di infortunio dei giovani Daniele Pietramala e Cino Egidio, la compagnia assicuratrice avrebbe potuto legittimamente negare l’operatività della polizza assicurativa, non risultando detti calciatori regolarmente tesserati per la soc. ASD POL. MENDICINO 1969, così violando quanto previsto dall’art. 45 delle NOIF; Considerato che tale condotta in quanto lesiva dei principi di lealtà correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, integra la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34 del Regolamento della LND e all’art. 61 delle NOIF; Considerato altresi’ che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD POL. MENDICINO 1969, alla quale appartenevano i deferiti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; che con separato provvedimento si è proceduto al deferimento del Sig. Gianluca Reda, nella sua qualità di allenatore, avanti la competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico. Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata; HA DEFERITO Con nota prot.6509/886 pf 13 14 GR/mg del 24 febbraio 2015, al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale LND Calabria: -1)MARIANO RUFFOLO, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD POL. MENDICINO 1969; -2)CANDIDO GRECO, quale Dirigente addetto ai tesseramenti della ASD POL. MENDICINO 1969; -3)la ASD POL. MENDICINO 1969; per rispondere: -i Sigg.ri Mariano Ruffolo e Candido Greco a titolo di responsabilità diretta, per le seguenti condotte: a) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella della del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti e Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948, così violando l’art. 1 bis, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 34 del Regolamento della LND ed all’art. 61 delle NOIF; b) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, non avendo conseguentemente adempiuto l’obbligo di copertura assicurativa per eventuali infortuni ai citati giovani calciatori coinvolti così violando l’art. 1 bis,I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.45 NOIF; -la società ASD POLISPOSTIVA MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai suoi Dirigenti e dal suo allenatore come sopra descritto, come previsto dall’art. 4 comma II° del Codice di Giustizia Sportiva. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 MAGGIO 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv Nicola Monaco. È comparso anche il signor Candido Greco il quale dichiarava di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S..e a sua volta chiedeva che i termini procedurali fossero sospesi. Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l’accordo con il Candido Greco impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra il deferito e la Procura Federale, rinviava il procedimento a carico di Greco Candido a nuovo ruolo, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.; successivamente ha fissato la data della discussione per il giorno 29 giugno 2015. Per gli altri deferiti, non comparsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, irrogava:al Sig. RUFFOLO Mariano l’inibizione di mesi SEI e quindi fino al 18 NOVEMBRE 2015; alla ASD POL. MENDICINO 1969 l’ammenda di € 500,00(cinquecento/00). Nella riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale. Avv.Nicola Monaco. Nessuno è comparso per il Sig.Greco Candido. Il deferito ha fatto pervenire comunicazione di impedimento a partecipare alla odierna seduta. Il sostituto Procuratore Federale, primo dell’inizio del dibattimento, presentava documentazione con la quale il Sig. CANDIDO GRECO ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23 C.G.S. (inibizione mesi sei da ridursi a mesi quattro), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale preso atto del patteggiamento, irroga al Signor CANDIDO GRECO l’inibizione di mesi QUATTRO e quindi fino al 29 OTTOBRE 2015, e dichiara la chiusura del procedimento.
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