COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. MONTANARI ROMANO, Presidente A.C. Vita 1907, BENFENATI MICHELE, Presidente A.S.D. Atletico Lugo Calcio e VISANI EMILIO, Presidente A.S.D. Palazzuolo e A.C. VITA 1907, A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO e A.S.D. PALAZZUOLO – camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. MONTANARI ROMANO, Presidente A.C. Vita 1907, BENFENATI MICHELE, Presidente A.S.D. Atletico Lugo Calcio e VISANI EMILIO, Presidente A.S.D. Palazzuolo e A.C. VITA 1907, A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO e A.S.D. PALAZZUOLO - camp. III^ categoria Con nota 27.5.2015 n. 11102-504, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MONTANARI ROMANO, all’epoca dei fatti Presidente A.C.VITA 1907, della violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40 lettera D), sub da) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso di affidare la propria squadra ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di I^ categoria-UEFA PRO, di II^ categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di III^ categoria o Allenatore Dilettante, in occasione della gara A.C.Vita 1907-A.S.D. Casa dell’Amicizia, disputata il 2.11.2014; - il sig. BENFENATI MICHELE, all’epoca dei fatti Presidente A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO, della violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40 lettera D), sub da) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso di affidare la propria squadra ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di I^ categoria-UEFA PRO, di II^ categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di III^ categoria o Allenatore Dilettante, in occasione della gara Atletico Lugo Calcio – A.S.D. Casa dell’Amicizia, disputata il 30.11.2014; - il sig. VISANI EMILIO, all’epoca dei fatti Presidente A.S.D. PALAZZUOLO, della violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40 lettera D), sub da) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso di affidare la propria squadra ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di I^ categoria-UEFA PRO, di II^ categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di III^ categoria o Allenatore Dilettante, in occasione della gara A.S.D. Casa dell’Amicizia – A.S.D. Palazzuolo, disputata il 6.12.2014; - le società A.C. VITA 1907 , A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO e A.S.D. PALAZZUOLO , a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S. , per quanto sopra contestato ai rispettivi Presidenti. Ritualmente effettuate le notifiche, le tre società hanno inviato copia delle memorie difensive inviate a suo tempo alla Procura Federale. L'A.C. VITA 1907 informa che non era sua intenzione sottrarsi all'obbligo. Nell'autunno 2013 aveva iscritto un nominativo al corso allenatori di Rimini, ma non venne accettato. Nell'autunno 2014 ha iscritto 3 nominativi al corso allenatori di Ravenna, ma solo uno ha conseguito l'abilitazione nel dicembre 2014, pertanto, all'epoca della partita contestata stava partecipando a detto corso. Chiede che la posizione possa essere assimilata ad una deroga temporanea in scadenza al termine del corso 2014. L'A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO fa presente che nell'agosto 2014 aveva iscritto una persona al corso allenatori di Ravenna, senza esito. A detto corso partecipò il Direttore Sportico della società, che conseguì l'abilitazione nel marzo 2915. Ad oggi, pertanto, non sussistono più ragioni di irregolarità. L'A.S.D. PALAZZUOLO informa che per la stagione sportiva 2014/2015 ha affidato la squadra al sig. Mongardi Stefano, allenatore di base UEFA B, con regolare tesseramento. Purtroppo, per motivi personali imprevisti, legati alla sfera famigliare, il sig. Mongardi è riuscito a mantenere una buona continuità negli allenamenti infrasettimanali, dovendo però rinunciare alle partite. In quest'ultimo periodo i problemi del sig. Mongardi stanno fortunatamente diminuendo e, almeno per le partite casalinghe, gli è possibile dirigere direttamente la squadra. I sigg. MONTANARI, BENFENATI e VISANI sono presenti all'odierno dibattimento, anche in rappresentanza delle rispettive Società. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 20 giorni di inibizione per i signori MONTANARI, BENFENATI e VISANI e con l'ammenda di € 100 per le società A.C.VITA 1907, A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO e A.S.D. PALAZZUOLO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - lette le memorie depositate dalle parti; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentiti i signori Montanari, Benfenati e Visani; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : 20 giorni di inibizione ai sigg. MONTANARI ROMANO, BENFENATI MICHELE e VISANI EMILIO e l'ammenda di € 100 alle società A.C. VITA 1907, A.S.D. ATLETICO LUGO CALCIO e A.S.D. PALAZZUOLO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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