COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DA SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. HAVRISH YAROSLAV, sig. REBECCHI CLAUDIO, dirigente A.S.D. Centro Pol. Limidi e A.S.D. CENTRO POL. LIMIDI – camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DA SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. HAVRISH YAROSLAV, sig. REBECCHI CLAUDIO, dirigente A.S.D. Centro Pol. Limidi e A.S.D. CENTRO POL. LIMIDI - camp. III^ categoria Con nota 3.6.2015 n. 11374-594, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. HAVRISH YAROSLAV, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. Centro Pol. Limidi, in data 1.11.2014, la gara di camp. Prov. Juniores Concordia Calcio- Centro Pol. Limidi, senza averne titolo, in quanto non tesserato per l’A.S.D. Centro Pol. Limidi; - il sig. REBECCHI CLAUDIO, dirigente dell’A.S.D. Centro Pol. Limidi, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi erano pertanto legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calc. Havrish Yaroslav non ne avesse titolo; - la società A.S.D. CENTRO POL. LIMIDI, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. . Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. HAVRISH YAROSLAV, 30 giorni di inibizione per il sig. REBECCHI CLAUDIO, l'ammenda di € 150 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Juniores, per l'A.S.D. CENTRO POL. LIMIDI. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornate di squalifica al calc. HAVRISH YAROSLAV, la inibizione per 30 giorni al sig. REBECCHI CLAUDIO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Juniores, all'A.S.D. CENTRO POL. LIMIDI. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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