COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DA SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BORTOLANI GIANANDREA, sig. GIGLI CRISTIAN, dirigente P.C.S. Sanmichelese Sassuolo e P.C.S. SANMICHELESE SASSUOLO – camp. Eccellenza
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DA SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BORTOLANI GIANANDREA, sig. GIGLI CRISTIAN, dirigente P.C.S. Sanmichelese Sassuolo e P.C.S. SANMICHELESE SASSUOLO - camp. Eccellenza Con nota 25.5.2015, n. 11463/641, spedita il 5.6.2015, oggi pervenuta (10.6.2015), il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BORTOLANI GIANANDREA, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato, nelle fila del P.C.S. Sanmichelese Sassuolo in data 18.10.2014, le gare di allievi regionali del 18.1.2015, 25.1.2015, 1.2.2015, 15.2.2015 e 22.2.2015, rispettivamente contro le società Correggese, Colorno, Montanara, Gino Nasi e Arsenal, senza averne titolo perché non tesserato con la predetta P.C.S. Sanmichelese Sassuolo; - il sig. GIGLI CRISTIAN, dirigente accompagnatore della società P.C.S. Sanmichelese Sassuolo, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto in occasione delle gare sopra indicate, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Bartolomei Gianandrea nonostante la mancanza di tesseramento; - la società P.C.S. SANMICHELESE SASSUOLO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per aver usufruito di un calciatore pèrivo di tesseramento in occasione di n. 5 gare del campionato regionale allievi, stagione sportiva 2014/2015. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 giornate di squalifica per il calc. BORTOLANI GIANANDREA, 2 mesi di inibizione per il sig. GIGLI CRISTIAN, l'ammenda di € 250 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Regionale Allievi, per il P.S.G. SANMICHELESE SASSUOLO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere tre giornate di squalifica al calc. BORTOLANI GIANANDREA, la inibizione per 2 mesi al sig. GIGLI CRISTIAN, l'ammenda di € 150 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Regionale Allievi, al P.S.G. SANMICHELESE SASSUOLO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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