COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DA SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. DI BENEDETTO FEDERICO, sig. TORRICELLI SIMONE, dirigente A.S.D. U.S. Braida Calcio e A.S.D. U.S. BRAIDA CALCIO – camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 bis del 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DA SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. DI BENEDETTO FEDERICO, sig. TORRICELLI SIMONE, dirigente A.S.D. U.S. Braida Calcio e A.S.D. U.S. BRAIDA CALCIO - camp. III^ categoria Con nota 4.6.2015 n. 11415-595, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. DI BENEDETTO FEDERICO, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. U.S. BRAIDA CALCIO, in data 9.11.2014, la gara di camp. III^ categoria Braida Calcio – La Miccia Formigine, senza averne titolo, in quanto non tesserato per l’A.S.D. U.S. Braida Calcio; - il sig. TORRICELLI SIMONE, dirigente dell’A.S.D. U.S. Braida Calcio, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi erano pertanto legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calc. Di Benedetto Federico non ne avesse titolo; - la società A.S.D. U.S. BRAIDA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. . Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. DI BENEDETTO FEDERICO, 30 giorni di inibizione per il sig. TORRICELLI SIMONE, l'ammenda di € 150 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di competenza, per l'A.S.D. U.S. BRAIDA CALCIO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornata di squalifica al calc. DI BENEDETTO FEDERICO, la inibizione per 30 giorni al sig. TORRICELLI SIMONE, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di competenza, all'A.S.D. U.S. BRAIDA CALCIO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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