COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO presentato dall’ASD SAN LUIGI CALCIO (Campionato di Promozione – Fase Play Off) avverso la squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore Federico GIOVANNINI (in C.U. n° 124 del 26.05.2015).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO presentato dall’ASD SAN LUIGI CALCIO (Campionato di Promozione – Fase Play Off) avverso la squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore Federico GIOVANNINI (in C.U. n° 124 del 26.05.2015). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 124 del 26.05.2015 il G.S.T. ha inflitto al calciatore Federico GIOVANNINI la squalifica per quattro giornate “ai sensi dell’art. 19, punto1, lett. E) CGS e dell’art. 19, punto 4, lett. A) del C.G.S. per essere stato espulso al 12° del secondo tempo supplementare in quanto dopo uno scontro di gioco e ritenendo di aver subito un fallo, dapprima spintonava l’avversario, dopodichè si dirigeva verso l’arbitro con atteggiamento minaccioso urladogli espressioni irriguardose; appena avvicinatosi al Direttore di gara, veniva a contatto con lo stesso (petto contro petto) e gli inferiva una spinta non energica, facendolo arretrare di un passo, ma senza causargli alcuna conseguenza.” Fatto avvenuto il 24.05.2015, nel corso della gara Flaibano/San Luigi Calcio valevole per lo spareggio Play Off del Campionato di Promozione. Con tempestivo ricorso l’ASD San Luigi Calcio ha impugnato, senza chiedere audizione, la decisione del GST lamentando l’eccessività del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del proprio calciatore Federico GIOVANNINI la cui condotta, non contestata, sarebbe stata determinata dalla “insoddisfazione” per il mancato esito favorevole di una prolungata azione di gioco da lui compiuta e non già dalla decisone presa dall’arbitro o dallo scontro verificatosi con l’avversario dopo 117 minuti di gioco, quando cioè non sarebbe stato comunque possibile pretendere dal tesserato “una lucidità tale da poter agire in modo razionale”. In tale frangente, secondo la società reclamante, il GIOVANNINI si sarebbe avvicinato all’arbitro solo per avere chiarimenti per la mancata sanzione di un presunto fallo subìto e non per esercitare un condotta violenta, tanto più che egli si era avvicinato al Direttore di gara con le mani dietro la schiena. Ciò premesso osserva la CSA che il reclamo è infondato essendo lo stesso basato su di una ricostruzione dei fatti del tutto incompatibile ed inconciliabile con quella descritta dal Direttore di gara alla cui esposizione di quanto avvenuto in sua presenza durante lo svolgimento delle gare gli organi di giustizia sportiva sono tenuti a prestar fede a norma dell’art. 35 del C.G.S. per il quale “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nello specifico il referto arbitrale, confermato dagli ulteriori chiarimenti verbali offerti al GST, è oltremodo preciso e circostanziato nel riportare la condotta del GIOVANNINI caratterizzata dal fatto di aver costui dapprima spintonato un avversario (dal quale egli riteneva di aver subito un fallo) e poi di essersi rivolto al Direttore di gara proferendo all’indirizzo dello stesso le frasi irriguardose riportate nel rapporto (“come cazzo fa a non essere fallo” e “che cazzo stai facendo”) e spintonandolo, seppur in modo non energico, con il petto. In tale contesto appare francamente inverosimile ritenere che il comportamento del GIOVANNINI sia stato determinato solamente dalla sua “insoddisfazione” per l’esito negativo della sua prolungata azione; cosa che, se vera, essendo frutto soltanto di un suo errore non giustificherebbe perchè mai egli avrebbe dovuto chiedere chiarimenti all’arbitro ed ancor meno la ragione di rivolgersi, con i toni ed i modi descritti dal Direttore di Gara, prima contro l’avversario e poi contro il Direttore di gara stesso. Quanto alla qualificazione giuridica del condotta tenuta dal calciatore, il GST ha esattamente ritenuto trattarsi di comportamento gravemente antisportivo verso l’avversario e gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, escludendo che esso possa integrare gli estremi della violenza al contrario di quanto erroneamente supposto dalla società reclamante. Tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, della giornata di squalifica che automaticamente consegue all’avvenuta espulsione sul campo e delle sanzioni edittali previste dalle disposizioni richiamate nel provvedimento impugnato, assolutamente corretta ed adeguata al caso – se non addirittura benevola proprio in considerazione del momento (quasi alla fine dei tempi supplementari) in cui si sono verificati gli episodi – risulta la valutazione operata dal GST sul piano disciplinare che appare dunque meritevole di essere confermata. P. Q. M. La C.S.A. - FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone l'addebito della relativa tassa.
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