COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. MATTEO Marco, del sig. DE MARCO Sereno e della società A.S.D. LIVENTINA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 30/06/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. MATTEO Marco, del sig. DE MARCO Sereno e della società A.S.D. LIVENTINA. Con raccomandata dd. 07.11.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: - MATTEO Marco, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in riferimento al Comunicato n. 89 L.N.D. 13-14, pubblicato il 07/10/2013, “per avere, nella stagione sportiva 2013- 2014, svolto attività di tecnico a favore della società A.S.D. LIVENTINA nel corso di 28 incontri ufficiali, consentendo che il suo nominativo fosse indebitamente iscritto nelle relative distinte di gara alla voce allenatore, il tutto senza alcun titolo al riguardo, sia in ragione dell'abilitazione al Settore Tecnico, ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo allenatore dilettante e, comunque, in assenza di alcuna deroga da parte degli Organi preposti al rilascio”; - DE MARCO Sereno, per rispondere, quale Presidente della A.S.D. Liventina, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in riferimento al Comunicato n. 89 L.N.D. 13-14, pubblicato il 07/10/2013 “per avere, nella stagione sportiva 2013/2014, consentito e, comunque, non impedito al sig. MATTEO Marco di svolgere attività di allenatore a favore della prima squadra della A.S.D. LIVENTINA, in assenza dei requisiti richiesti della normativa federale”; - la A.S. S. LIVENTIVA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte ai propri tesserati. Convocati tutti gli interessati dal Presidente del T.F.T. per la riunione del 26.02.2015, in sede di audizione veniva prodotta documentazione medica attestante l'impossibilità del sig. DE MARCO Sereno a presenziare alla riunione, di talchè la stessa veniva rinviata al 30 aprile 2015 Successivamente, alla riunione del 30 aprile 2015, comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. GALEOTA Salvatore; il sig. MATTEO Marco ed il sig. DE MARCO Sereno, per sé ed in rappresentanza della A.S.D. LIVENTINA. In tale sede gli incolpati chiedevano di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - inibizione per mesi due (pena base inibizione per tre mesi, ridotta di 1/3 ex art. 23 C.G.S.) per la posizione del MATTEO e del DE MARCO; - € 200,00 (duecento/00) di ammenda (pena base € 300,00, ridotta di un terzo ex art. 23 C.G.S.) per la A.S.D. LIVENTINA. Atteso che, ai sensi del novellato art. 23 C.G.S., l'accordo raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale per l'applicazione concordata della sanzione necessita il preventivo parere dal parte della Procura generale dello Sport presso il Coni, il TFT rinviava la riunione alla data del 25 giugno 2015. Alla successiva riunione del 25 giugno la Procura Federale dimetteva una nota di data 05.06.2015 con la quale la Procura generale presso il Coni comunicava di non avere osservazioni da fare in merito al patteggiamento sopra specificato, e le parti si richiamavano alle conclusioni formulate nella precedente riunione del 30 aprile 2015. Un tanto premesso, il T.F.T. osserva quanto segue. Il fatto per il quale gli incolpati sono stati tratti a dibattimento è pacifico, essendo stato non solo dimostrato dalla Procura Federale, ma anche ammesso dalle stesse parti deferite. Le difese svolte dai deferiti, per quanto idonee a dimostrare la buona fede degli stessi, non integrano gli estremi della giusta causa o della forza maggiore, uniche circostanze in grado di giustificare una pronuncia di esonero di responsabilità. Un tanto premesso il T.F.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG: con ordinanza non impugnabile, applica: - al sig. MATTEO Marco l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due); - al sig. DE MARCO Sereno l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due); - alla A.S.D. LIVENTINA l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T.- FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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