COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 30 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: U.S.D. AVETRANA – A.S.D. MESAGNE CALCIO2011 del 10/5/2015 (Reclamo del dirigente SARACINO Donatello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per l’inibizione fino al 30/6/2016 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 14/5/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 30 Giugno 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: U.S.D. AVETRANA – A.S.D. MESAGNE CALCIO2011 del 10/5/2015 (Reclamo del dirigente SARACINO Donatello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per l’inibizione fino al 30/6/2016 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 14/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che l’assistente dell’arbitro con il suo supplemento di rapporto ha riconosciuto e rettificato il nominativo del calciatore Serio Emanuele del Mesagne espulso al 24° del II tempo; - considerato che sulla base delle precisazioni fornite dal medesimo assistente dell’arbitro, il sig. Saracino Donatello si sarebbe limitato a spingere con veemenza il calciatore Serio affinchè rientrasse negli spogliatoi, per cui la caduta di quest’ultimo deve ritenersi meramente casuale e non intenzionale (anche perché “…….senza alcuna conseguenza…..” così come precisato dall’assistente dell’arbitro); - ritenuto pertanto che il ricorso in opposizione proposto dal Saracino, ha trovato fondamento ancorché solo parzialmente-, per cui adeguato ai fatti occorsi si appalesa il provvedimento della sua inibizione fino al 30/11/2015 (tenuto conto dei termini di ripresa del campionato di competenza) P.Q.M. DELIBERA ridursi al 30/11/2015 la inibizione inflitta al dirigente sig. Saracino Donatello della società U.S.D. AVETRANA; restituirsi la tassa di € 65,00 versata (bonifico) stante il parziale accoglimento del ricorso.
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