LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BROSO/S.C.VALLEE D’AOSTE S.S.D.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BROSO/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/03/2014 il sig. Antonio BROSO si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16.101,30 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.000,00, maturata fino al mese di Dicembre 2014,in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig. Antonio BROSO della somma di
€.2.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.