LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso PALAVISINI/A.C.BASTIA 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso PALAVISINI/A.C.BASTIA 1924
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/02/2015 il sig.Tommaso PALAVISINI si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924 un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.4.050,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma
di €.1.350,00.
La Società non faceva pervenire alcun documento in propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.BASTIA 1924
al pagamento in favore del sig.Tommaso PALAVISINI della somma di €.1.350,00. Dispone la restituzione della
tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:.cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.