LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LOIODICE/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LOIODICE/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/03/2015 iI sig.Giuseppe LOIODICE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920 un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.800,00
relativa ai mesi di Settembre-Ottobre-Novembre 2014.
La Società non faceva pervenire alcun documento in propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della comma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920 al pagamento in favore del sig.Giuseppe LOIODICE della somma di
€.1.800,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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