LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE ALEX VOLPATO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE ALEX VOLPATO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2015 il sig.Alex VOLPATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TERRACINA 1925 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.10.808,19 maturata a suo dire alla data di presentazione del ricorso. E' chiaro che il ricorso riporta un errore sulla richiesta totale della cifra maturata e non percepita. Rileva preliminarmente la Commissione, che la richiesta del calciatore, cosi come formulata,non può essere accolta, per indeterminatezza della domanda. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile per indeterminatezza esatta della domanda, il ricorso presentato dal Sig. Alex VOLPATO nei confronti della Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1924 A.r.l. Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it