LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale PERNASILIO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
19)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale PERNASILIO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/02/2015 il sig. Pasquale PERNASILIO si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO
1925 A.r.I. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.850,00 richiedeva la
condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.367,73 maturata fino al mese di dicembre 2014, in quanto poi svincolato..La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato-offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. al pagamento in favore del sig. Pasquale PERNASILIO della
somma di €.1.367,73. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla
comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:
cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini
dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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