LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20)RICORSO DEL CALCIATORE Marco TESTA/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
20)RICORSO DEL CALCIATORE Marco TESTA/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/04/2015 il sig. Marco TESTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.
un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2014/15. Precisando di non aver ricevuto rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco TESTA della somma di €.6.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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