LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 27)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko BARBAGLI/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 316 del 30.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 27)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko BARBAGLI/A.C.RIMINI 1912 S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/04/2014 il sig.Mirko BARBAGLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.22.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna controdeduzione nei termini previsti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.I. at pagamento in favore del sig.Mirko BARBAGLI della somma di €.22.900,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare at Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it